Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1976

Corte cost., sent. 14 aprile 1976, n. 85

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
85/1976
Data di deposito
14 aprile 1976
Data di decisione
6 aprile 1976
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:85

Norme oggetto del giudizio

  • art. 44, comma 1, lett.a, legge n. 580 del 4 luglio 1967
  • art. 36, legge n. 580 del 4 luglio 1967
  • art. 44, ultimo co., legge n. 580 del 4 luglio 1967

Parametri

Massime

Massima n. 8289

E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. a) della legge 4 luglio 1967, n. 580, prospettata sotto il profilo della irrazionalita' della minore sanzione penale comminata a chi vende pasta alimentare invasa dai parassiti (punita con la sola pena dell'ammenda), rispetto alla pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda prevista genericamente per le altre sostanze alimentari nelle corrispondenti ipotesi dalla legge 30 aprile 1962, n. 283. Invero i principi generali vigenti in tema di non retroattivita' delle sanzioni penali piu' favorevoli al reo, desumibili dagli artt. 25, secondo comma, della Costituzione, e 2 del codice penale avrebbero impedito in ogni caso che una eventuale sentenza, anche se di accoglimento, potesse produrre un effetto pregiudizievole per l'imputato nel processo penale pendente innanzi al giudice a quo. Conformi: sentenze n. 62 del 1969 e n. 26 del 1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. a, della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (in relazione agli artt. 36 e 44, ultimo comma, della stessa legge), sollevata con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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