Corte costituzionale
Sentenza n. 85/1976
Corte cost., sent. 14 aprile 1976, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 85/1976
- Data di deposito
- 14 aprile 1976
- Data di decisione
- 6 aprile 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, comma 1, lett.a, legge n. 580 del 4 luglio 1967
- art. 36, legge n. 580 del 4 luglio 1967
- art. 44, ultimo co., legge n. 580 del 4 luglio 1967
Parametri
Massime
Massima n. 8289
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. a) della legge 4 luglio 1967, n. 580, prospettata sotto il profilo della irrazionalita' della minore sanzione penale comminata a chi vende pasta alimentare invasa dai parassiti (punita con la sola pena dell'ammenda), rispetto alla pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda prevista genericamente per le altre sostanze alimentari nelle corrispondenti ipotesi dalla legge 30 aprile 1962, n. 283. Invero i principi generali vigenti in tema di non retroattivita' delle sanzioni penali piu' favorevoli al reo, desumibili dagli artt. 25, secondo comma, della Costituzione, e 2 del codice penale avrebbero impedito in ogni caso che una eventuale sentenza, anche se di accoglimento, potesse produrre un effetto pregiudizievole per l'imputato nel processo penale pendente innanzi al giudice a quo. Conformi: sentenze n. 62 del 1969 e n. 26 del 1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. a, della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (in relazione agli artt. 36 e 44, ultimo comma, della stessa legge), sollevata con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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