Corte costituzionale
Sentenza n. 81/1976
Corte cost., sent. 14 aprile 1976, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/1976
- Data di deposito
- 14 aprile 1976
- Data di decisione
- 6 aprile 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 17 maggio 1956
- art. 34, comma 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 17 maggio 1956
Parametri
- art. 25, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 108, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 8276
Ai sensi degli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la costituzione delle parti nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale deve avvenire, a pena di inammissibilita', nel termine perentorio di giorni venti, decorrente dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale.
Massima n. 8277
L'art. 108, comma primo, Cost., nel riservare alla "legge" le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura, si riferisce inequivocabilmente alla sola legge dello Stato, alla quale compete in via esclusiva disciplinare in modo uniforme per l'intero territorio nazionale e nei confronti di tutti, i mezzi e le forme di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Ne consegue non solo che in materia giurisdizionale non spetta alle regioni alcuna potesta' legislativa, ma anche che queste, nel disciplinare le materie rientranti nella propria competenza legislativa, sia essa concorrente od esclusiva, debbono astenersi dall'interferire, anche in forma di rinvio ai principi generali, con la normativa dello Stato sull'ordinamento giurisdizionale e sulla regolamentazione processuale dei giudizi dinanzi alla autorita' giudiziaria ordinaria o amministrativa. Cfr.: sent. nn. 4 del 1956, 112 del 1973.
Massima n. 8278
L'art. 34, secondo comma, della legge della Regione Trentino Alto-Adige n. 7 del 1956, che contiene la disciplina regionale delle espropriazioni per causa di pubblica utilita', facendo riferimento, per il giudizio di opposizione alla stima, "alla autorita' giudiziaria competente per valore e territorio", introduce, come criterio di determinazione della competenza in quel giudizio, il parametro del valore, alterando il criterio della legge nazionale, che assegna le controversie relative alla indennita' di espropriazione ad un giudice competente ratione materiae. Pertanto, e' fondata - in riferimento all'art. 108, comma primo, Cost., il quale dispone che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura, e quindi anche sulle relative competenze, sono stabilite con legge dello Stato - la questione di legittimita' costituzionale della succitata disposizione, limitatamente all'inciso "per valore e territorio", anche se questo si riduce a rinviare, per l'individuazione del giudice competente, ai criteri generali del codice di procedura civile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per tardività la costituzione nel presente giudizio dei Comune di Trento;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge regionale Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, limitatamente alla espressione "per valore e territorio".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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