Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1976

Corte cost., sent. 15 gennaio 1976, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
8/1976
Data di deposito
15 gennaio 1976
Data di decisione
14 gennaio 1976
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:8

Norme oggetto del giudizio

  • art. 60, regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
  • art. 72, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
  • art. 63, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
  • art. 49, regio decreto n. 2312 del 12 luglio 1934
  • art. 22, comma 2, regio decreto n. 229 del 22 aprile 1909
  • art. 24, comma 2, regio decreto legge n. 2373 del 27 novembre 1919
  • legge n. 369 del 7 aprile 1921
  • art. 63, comma 1, legge n. 176 del 6 febbraio 1941
  • art. 6, legge n. 379 del 11 aprile 1955
  • art. 90, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 656 del 5 giugno 1952
  • art. 54, comma 1, legge n. 1035 del 6 luglio 1939
  • art. 59, comma 1, legge n. 934 del 25 luglio 1941
  • art. 29, comma 2, legge n. 699 del 6 agosto 1967

Parametri

Massime

Massima n. 8151

Il diritto a pensione dei pubblici dipendenti va collocato nel piu' ampio quadro delle prestazioni patrimoniali a carico dell'Amministrazione, da esse corrisposte sia a titolo di remunerazione del servizio svolto dall'impiegato, sia, dopo la cessazione del servizio, come corresponsione periodica e vitalizia di una somma di danaro. Tali prestazioni sono oggetto di diritti soggettivi di natura patrimoniale, e il provvedimento amministrativo che le riconosce o le esclude e' privo di ogni carattere autoritativo, perche' si limita ad accertare i presupposti stabiliti dalla legge, in ordine sia alla loro spettanza sia alla determinazione del relativo ammontare. Esse trovano tutela giurisdizionale dinanzi agli organi di giustizia amministrativa per quel che riguarda il diritto allo stipendio, dinanzi alla Corte dei conti per il diritto al trattamento di quiescenza. Nei loro riguardi non vale, per i ricorsi al Consiglio di Stato, il termine di decadenza previsto in via generale dall'art. 36 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054. Non trova giustificazione, pertanto, l'analogo termine di decadenza previsto per i ricorsi alla Corte dei conti dagli artt. 63 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214,72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e 60 del r.d. 3 marzo 1938, n. 680, non essendovi alcun valido motivo per differenziare, dal punto di vista della tutela, i diritti patrimoniali nascenti in costanza del rapporto d'impiego pubblico, da quelli che invece sorgono dalla cessazione del servizio ed attengono al trattamento di quiescenza del dipendente. Dette disposizioni sono quindi costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui statuiscono, per la proposizione dei ricorsi in materia pensionistica, un termine perentorio di 90 giorni dalla data di comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato.

Massima n. 8152

A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, altresi', quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimita' deriva come conseguenza della decisione adottata. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni da parte degli eventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine perentorio di 90 giorni dalla data di comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato - in conseguenza della declaratoria d'illegittimita' costituzionale, negli stessi limiti, degli artt. 63, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; 72, r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; 60, r.d.l. 3 marzo 1938, n.680 -: l'art. 22, secondo comma, r.d. 22 aprile 1909, n. 229, sulle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato; l'art. 24, secondo comma, r.d.l. 27 novembre 1919, n. 2373, conv. nella legge 7 aprile 1921, n. 369, che migliora il trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato; l'art. 49 r.d. 12 luglio 1934, n. 2312, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari; l'art. 54, primo comma, legge 6 luglio 1939, n. 1035, sul regolamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari; l'art. 63, primo comma, legge 6 febbraio 1941, n. 176, sull'ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari, in quanto richiamata dall'art. 6 legge 11 aprile 1955, n. 379; l'art. 59, primo comma, legge 25 luglio 1941, n. 934, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali; l'art. 90, primo comma, d.P.R. 5 giugno 1952, n. 656, in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurali; l'art. 29, secondo comma, legge 6 agosto 1967, n. 699, sulla disciplina dell'Ente Fondo trattamento di quiescenza al personale del lotto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 63 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e 60 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensione da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e notificazione del provvedimento impugnato;

b) dichiara altresì, d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti, la illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui ai seguenti articoli:

1) art. 22, secondo comma, del r.d. 22 aprile 1909, n. 229, sulle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato;

2) art. 24, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1919, n. 2373, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 369, che migliora il trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato;

3) art. 49 del r.d. 12 luglio 1934, n. 2312, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari;

4) art. 54, primo comma, della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sul regolamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari;

5) art. 63, primo comma, della legge 6 febbraio 1941, n. 176, sull'ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari, in quanto richiamata dall'art. 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379;

6) art. 59, primo comma, della legge 25 luglio 1941, n. 934, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali;

7) art. 90, primo comma, del d.P.R. 5 giugno 1952, n. 656, sulle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurali;

8) art. 29, secondo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, sulla disciplina dell'Ente Fondo trattamento quiescenza al personale del lotto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze