Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1976

Corte cost., sent. 8 aprile 1976, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
70/1976
Data di deposito
8 aprile 1976
Data di decisione
25 marzo 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:70

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 1383 del 9 dicembre 1941

Parametri

Massime

Massima n. 8260

E' da escludere che l'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (il quale prevede, tra l'altro, che il militare del Corpo della Guardia di Finanza che collude con estranei per frodare la finanza soggiace alle pene stabilite dagli artt. 215 e 219 c.p.m.p., ferme le sanzioni pecuniarie previste dalle leggi speciali) crei un'ingiustificata disparita' di trattamento, lesiva del principio d'uguaglianza, in danno degli appartenenti al suddetto corpo rispetto ai dipendenti civili delle amministrazioni finanziarie e ai militari appartenenti agli altri corpi di pubblica sicurezza che, nelle ipotesi contemplate dalla norma impugnata non sono assoggettati alle gravi sanzioni comminate da detta norma ma a quelle, piu' lievi, previste per altri reati eventualmente ravvisabili nella loro condotta. Invero, la posizione del componente del Corpo della Guardia di finanza e' diversa da quella degli appartenenti agli altri corpi di pubblica sicurezza e del dipendente civile dell'amministrazione finanziaria e cio' e' sufficiente per escludere che il maggior rigore del trattamento punitivo previsto dalla norma impugnata violi l'art. 3 della Costituzione. Deve negarsi altresi' che la norma impugnata contrasti con l'art. 3 Cost. sotto il diverso profilo della mancata previsione di un trattamento di minor rigore nel caso di collusione effettuata non per fine personale di lucro ma per consentire al Corpo della Guardia di finanza un risparmio di spesa ovvero per conferire ad esso un particolare lustro. Tale censura, infatti, oltre a non avere precisa relazione con i fatti commessi dagli imputati, involge profili generali di politica criminale riguardanti l'opportunita' di attribuire per un singolo reato speciale rilievo ai motivi a delinquere o a quella di evitare la previsione di un minimo di pena molto elevato. Ma e' ovvio che la scelta fatta dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalita' non risulta sindacabile sotto il profilo del principio di uguaglianza rettamente inteso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Varese, dalla Corte d'appello di Napoli e dal giudice istruttore presso il tribunale di Tolmezzo, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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