Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1976

Corte cost., sent. 25 marzo 1976, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
58/1976
Data di deposito
25 marzo 1976
Data di decisione
12 marzo 1976
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Guido Astuti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:58

Norme oggetto del giudizio

  • circolare del ministero dei trasporti del 11 agosto 1973
  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 14 gennaio 1972
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 14 gennaio 1972

Parametri

Massime

Massima n. 8239

L'art. 9 del d.P.R. n. 5 del 1972 nel disporre che "restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di... sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti" riserva agli organi statali tutte le relative funzioni, sia per quanto riguarda la normativa e sia per quanto riguarda i controlli e la vigilanza. La regolarita' dell'esercizio concerne infatti gli aspetti amministrativi della gestione, mentre le attribuzioni in tema di sicurezza degli impianti e dei veicoli "sono, invece, intese alla protezione dell'interesse generale della incolumita' dei cittadini; esse vanno ricondotte alla materia della "pubblica sicurezza", e, quindi, la loro titolarita' spetta allo Stato". Cio' risulta anche dal dettato dell'art. 9 che, dopo fatte salve le attribuzioni dello Stato in tema di pubblica sicurezza in genere, aggiunge la espressa riserva per quelle concernenti la sicurezza degli impianti, veicoli e natanti.

Massima n. 8240

L'art. 9, primo comma, del d.P.R. n. 5 del 1972, con l'espressa riserva allo Stato delle attribuzioni concernenti la sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, comprende anche l'accertamento della idoneita' tecnica del personale addetto agli impianti di trasporto con funzioni di sicurezza, "non essendo dissociabile la sicurezza dalla idoneita' dell'agente addetto al mezzo di trasporto, che, anzi ne costituisce il presupposto". Ed e' superfluo aggiungere che tale accertamento di idoneita' psicofisica e tecnica risponde ad un interesse di carattere generale della collettivita', che trascende la competenza delle Regioni relativa all'esercizio dei trasporti d'interesse regionale, riconosciuta dall'art. 117 della Costituzione. L'art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, per cui la concessione di linee automobilistiche il cui percorso interferisca comunque con servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato e' subordinata al preventivo assenso del Ministero dei trasporti, e' tuttora vigente, atteso che il decreto delegato di trasferimento n. 5/72 nulla ha innovato rispetto ai poteri propri dello Stato, e per esso del Ministero dei trasporti, in materia di coordinamento tra strada e rotaia. L'art. 9 del decreto citato ha, infatti, tenuto ferme, in linea generale, tutte le attribuzioni degli organi statali "che, pur essendo esercitata in relazione alle attivita' di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione".

Massima n. 8241

L'accertamento delle contravvenzioni alle leggi speciali riguardanti i servizi di trasporto e l'iniziativa dei relativi procedimenti penali costituiscono tipiche funzioni di polizia giudiziaria, e come tali sono espressamente riservate agli organi dello Stato dal primo comma dell'art. 9 del d.P.R. n. 5 del 1972 senza alcuna lesione delle competenze regionali.

Massima n. 8242

Se in via generale le cosiddette autolinee integrative dei servizi ferroviari sono soggette alla medesima disciplina giuridica delle autolinee ordinarie, tale regola non puo' essere, peraltro, considerata valida per autolinee integrative delle ferrovie calabro-lucane, in quanto, come risulta chiaramente dalla lettera e dalla ratio delle citate leggi del 1963 e del 1968, esse sono state assunte direttamente dallo Stato a mezzo della gestione governativa alla pari delle linee ferroviarie; sono state, cioe', inserite in un contesto unitario, soggetto al diverso regime giuridico delle linee ferroviarie in gestione commissariale, e che, comunque, per il suo carattere interregionale, trascende gli interessi di una singola Regione.

Massima n. 8243

E' inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato in ordine all'applicazione dell'art. 2 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, non sussistendo materia attuale di conflitto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Calabria in ordine all'applicazione dell'art. 2 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5;

dichiara che spettano allo Stato, a norma di detto decreto presidenziale, le funzioni amministrative seguenti:

- vigilanza e controlli sulla sicurezza degli impianti e dei veicoli;

- accertamento dell'idoneità del personale addetto all'impianto e all'esercizio dei trasporti su fune;

- assenso per la concessione di autolinee regionali interferenti con servizi di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato;

- accertamento delle contravvenzioni in materia di sicurezza dei servizi pubblici, previste dalle leggi speciali relative ai diversi mezzi di trasporto;

- gestione dei servizi automobilistici integrativi delle ferrovie calabro-lucane.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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