Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1976

Corte cost., sent. 19 febbraio 1976, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
34/1976
Data di deposito
19 febbraio 1976
Data di decisione
12 febbraio 1976
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:34

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, n.2,lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 3, n.2,lett.c, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 3, lett.c, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 3, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972

Parametri

  • art. 50, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 2, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 51, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 2, legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 23, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 3, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 2, Costituzione
  • art. 3, Costituzione
  • art. 6, Costituzione

Massime

Massima n. 8196

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 2, lett. b e c, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, recante istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in riferimento agli artt. 2 dello Statuto della Regione T.A.A., legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; 2, 3, 23, 50 e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, portante modificazioni al detto Statuto (artt. 4, 5, 40 e 98 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Testo unificato dalle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e 6 della Costituzione.

Massima n. 8197

Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 2, lett. b e c, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, recante istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione la cui asserita violazione non si risolve in lesione dell'autonomia costituzionalmente garantita alla Provincia ricorrente. - v. Sent. nn. 192/1970, 86 e 240/1975.

Massima n. 8198

Il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 643, e' stato adottato in attuazione della riforma tributaria ed in applicazione dei principi e criteri a tal fine stabiliti dalla legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825. E nei confronti di norme siffatte non e' dato individuare un interesse giuridicamente differenziato di singole regioni o delle provincie autonome di Bolzano e di Trento tale da rendere necessaria la partecipazione alle sedute del Consiglio dei ministri dei rispettivi Presidenti; la mancata convocazione dei quali non costituisce violazione dell'art. 23 della legge costituzionale n. 1 del 1971.

Massima n. 8199

L'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale sugli incrementi di valore degli immobili (compreso quanto attiene alle relative esenzioni) e' materia che interessa l'intera comunita' nazionale, e solo in quanto in essa incluse, interessa anche le singole regioni e provincie di Trento e Bolzano.

Massima n. 8200

La normativa tributaria, e piu' specialmente quella che concede una esenzione fiscale, da un lato deve contenersi entro i limiti piu' ristretti e, d'altro canto, ricevere applicazione uniforme, alla stregua di criteri unitariamente omogenei, in tutto il territorio nazionale.

Massima n. 8201

Lo status professionale (di datore di lavoro o di lavoratore) assorbe in se' ogni diversita' di lingua o di origine etnica, identici essendo gli interessi che direttamente vi si riconnettono per tutti gli appartenenti alla medesima categoria. - v. Sent. n. 86 del 1975.

Massima n. 8202

La posizione delle associazioni culturali, ricreative, sportive ed educative, formate da cittadini appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, e' perfettamente eguale a quella delle associazioni similari operanti in qualsiasi parte del territorio nazionale, a livello meramente locale, quando, ai fini della concessione di un beneficio fiscale, siano sottoposte all'onere di adesione ad organizzazioni maggiori, legalmente riconosciute e rappresentate nel CNEL. L'onere predetto, infatti, non costituisce una menomazione delle caratteristiche peculiarita' tradizionalmente proprie di quelle associazioni, attraverso una sorta di larvata assimilazione forzata che porti a snaturarle, essendo rimesse alla loro libera determinazione la scelta tra aderire o non aderire alle corrispondenti organizzazioni maggiori.

Massima n. 8203

I diritti delle minoranze linguistiche tedesca e ladina sarebbero vulnerati qualora l'adesione delle associazioni locali alle organizzazioni nazionali comportasse, in forza di particolari norme che queste disciplinano o di concrete determinazioni adottate dai loro organi deliberanti, delle limitazioni al modo di essere originario delle prime, con specifico riguardo alla differenziazione etnico-linguistica in esse esprimentesi; come pure, per fare un esempio estremo, ove in ipotesi la richiesta di adesione fosse respinta proprio a motivo di tale differenziazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 2, lett. b e c, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, recante istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, proposte con il ricorso in epigrafe in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;

b) dichiara non fondate le questioni relative alle disposizioni predette, proposte con il ricorso medesimo in riferimento agli artt. 2 dello Statuto della Regione del Trentino-Alto Adige, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, 2, 3, 23, 50 e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, portante modificazioni al detto Statuto (artt. 4, 5, 40, 97 e 98 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e 6 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze