Corte costituzionale
Sentenza n. 34/1976
Corte cost., sent. 19 febbraio 1976, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 34/1976
- Data di deposito
- 19 febbraio 1976
- Data di decisione
- 12 febbraio 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:34
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, n.2,lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 3, n.2,lett.c, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 3, lett.c, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 3, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
- art. 50, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 51, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 2, legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948
- decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 23, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 3, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 6, Costituzione
Massime
Massima n. 8196
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 2, lett. b e c, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, recante istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in riferimento agli artt. 2 dello Statuto della Regione T.A.A., legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; 2, 3, 23, 50 e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, portante modificazioni al detto Statuto (artt. 4, 5, 40 e 98 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Testo unificato dalle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e 6 della Costituzione.
Massima n. 8197
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 2, lett. b e c, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, recante istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione la cui asserita violazione non si risolve in lesione dell'autonomia costituzionalmente garantita alla Provincia ricorrente. - v. Sent. nn. 192/1970, 86 e 240/1975.
Massima n. 8198
Il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 643, e' stato adottato in attuazione della riforma tributaria ed in applicazione dei principi e criteri a tal fine stabiliti dalla legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825. E nei confronti di norme siffatte non e' dato individuare un interesse giuridicamente differenziato di singole regioni o delle provincie autonome di Bolzano e di Trento tale da rendere necessaria la partecipazione alle sedute del Consiglio dei ministri dei rispettivi Presidenti; la mancata convocazione dei quali non costituisce violazione dell'art. 23 della legge costituzionale n. 1 del 1971.
Massima n. 8199
L'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale sugli incrementi di valore degli immobili (compreso quanto attiene alle relative esenzioni) e' materia che interessa l'intera comunita' nazionale, e solo in quanto in essa incluse, interessa anche le singole regioni e provincie di Trento e Bolzano.
Massima n. 8200
La normativa tributaria, e piu' specialmente quella che concede una esenzione fiscale, da un lato deve contenersi entro i limiti piu' ristretti e, d'altro canto, ricevere applicazione uniforme, alla stregua di criteri unitariamente omogenei, in tutto il territorio nazionale.
Massima n. 8201
Lo status professionale (di datore di lavoro o di lavoratore) assorbe in se' ogni diversita' di lingua o di origine etnica, identici essendo gli interessi che direttamente vi si riconnettono per tutti gli appartenenti alla medesima categoria. - v. Sent. n. 86 del 1975.
Massima n. 8202
La posizione delle associazioni culturali, ricreative, sportive ed educative, formate da cittadini appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, e' perfettamente eguale a quella delle associazioni similari operanti in qualsiasi parte del territorio nazionale, a livello meramente locale, quando, ai fini della concessione di un beneficio fiscale, siano sottoposte all'onere di adesione ad organizzazioni maggiori, legalmente riconosciute e rappresentate nel CNEL. L'onere predetto, infatti, non costituisce una menomazione delle caratteristiche peculiarita' tradizionalmente proprie di quelle associazioni, attraverso una sorta di larvata assimilazione forzata che porti a snaturarle, essendo rimesse alla loro libera determinazione la scelta tra aderire o non aderire alle corrispondenti organizzazioni maggiori.
Massima n. 8203
I diritti delle minoranze linguistiche tedesca e ladina sarebbero vulnerati qualora l'adesione delle associazioni locali alle organizzazioni nazionali comportasse, in forza di particolari norme che queste disciplinano o di concrete determinazioni adottate dai loro organi deliberanti, delle limitazioni al modo di essere originario delle prime, con specifico riguardo alla differenziazione etnico-linguistica in esse esprimentesi; come pure, per fare un esempio estremo, ove in ipotesi la richiesta di adesione fosse respinta proprio a motivo di tale differenziazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 2, lett. b e c, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, recante istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, proposte con il ricorso in epigrafe in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
b) dichiara non fondate le questioni relative alle disposizioni predette, proposte con il ricorso medesimo in riferimento agli artt. 2 dello Statuto della Regione del Trentino-Alto Adige, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, 2, 3, 23, 50 e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, portante modificazioni al detto Statuto (artt. 4, 5, 40, 97 e 98 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e 6 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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