Corte costituzionale
Sentenza n. 265/1976
Corte cost., sent. 29 dicembre 1976, n. 265
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 265/1976
- Data di deposito
- 29 dicembre 1976
- Data di decisione
- 21 dicembre 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:265
Norme oggetto del giudizio
- art. 500, codice civile
- art. 199, comma 3, codice civile
- art. 500, codice di procedura penale 1930
- art. 199, comma 3, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8633
Secondo l'indirizzo della Corte, il diritto di difesa non postula identiche modalita' di esercizio, potendo esso venire diversamente regolato ed adeguato alle particolari e varie esigenze dei singoli procedimenti, purche' non ne siano compromessi lo scopo e la funzione. - S. nn. 46/1967, 16/1970, 159/1972.
Massima n. 8634
Sono infondate, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 199, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui prevede, per la dichiarazione di impugnazione, il medesimo termine di tre giorni stabilito per l'impugnazione dell'imputato presente al dibattimento; b) dello stesso art. 199, terzo comma, in relazione al successivo art. 500, nella parte in cui non distingue tra notificazioni a mani proprie e notificazioni in altro modo; c) dell'art. 500, nella parte in cui non prescrive l'obbligo di avvertire che, contro la sentenza notificata, puo' essere, a pena di decadenza, proposta impugnazione entro tre giorni dalla notificazione. A differenza dell'irreperibile, la cui posizione e' minutamente disciplinata per legge (cfr. sent. nn. 54 e 136 del 1971) e dell'assente che, non avendo dato notizia del suo nuovo recapito, viene equiparato all'irreperibile (cfr. sent. n. 159 del 1972), il contumace, che si presume abbia voluto estraniarsi dal processo, dispone della difesa tecnica, abilitata, al pari dell'imputato a proporre gravame. Non e', pertanto, esatta la censura relativa alla parificazione, ai fini del gravame, tra imputato presente ed imputato contumace (neppure per quanto attiene alla notificazione, in mani proprie o in altro modo, dell'atto impugnabile, perche' secondo l'id quod plerumque accidit, la diversa posizione del contumace e' da ascrivere a una sua scelta. Ne' puo' essere accolta la pretesa che sia prescritto l'obbligo di avvertire il contumace che, contro l'atto notificato e' proponibile l'impugnazione entro tre giorni, a pena di decadenza. - S. nn. 170/1973, 27/1966, 119/1969, O. n. 125/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 199, terzo comma, e 500 del codice di procedura penale, sollevate con l'ordinanza in epigrafe dal tribunale di Sanremo, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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