Corte costituzionale

Sentenza n. 265/1976

Corte cost., sent. 29 dicembre 1976, n. 265

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
265/1976
Data di deposito
29 dicembre 1976
Data di decisione
21 dicembre 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:265

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8633

Secondo l'indirizzo della Corte, il diritto di difesa non postula identiche modalita' di esercizio, potendo esso venire diversamente regolato ed adeguato alle particolari e varie esigenze dei singoli procedimenti, purche' non ne siano compromessi lo scopo e la funzione. - S. nn. 46/1967, 16/1970, 159/1972.

Massima n. 8634

Sono infondate, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 199, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui prevede, per la dichiarazione di impugnazione, il medesimo termine di tre giorni stabilito per l'impugnazione dell'imputato presente al dibattimento; b) dello stesso art. 199, terzo comma, in relazione al successivo art. 500, nella parte in cui non distingue tra notificazioni a mani proprie e notificazioni in altro modo; c) dell'art. 500, nella parte in cui non prescrive l'obbligo di avvertire che, contro la sentenza notificata, puo' essere, a pena di decadenza, proposta impugnazione entro tre giorni dalla notificazione. A differenza dell'irreperibile, la cui posizione e' minutamente disciplinata per legge (cfr. sent. nn. 54 e 136 del 1971) e dell'assente che, non avendo dato notizia del suo nuovo recapito, viene equiparato all'irreperibile (cfr. sent. n. 159 del 1972), il contumace, che si presume abbia voluto estraniarsi dal processo, dispone della difesa tecnica, abilitata, al pari dell'imputato a proporre gravame. Non e', pertanto, esatta la censura relativa alla parificazione, ai fini del gravame, tra imputato presente ed imputato contumace (neppure per quanto attiene alla notificazione, in mani proprie o in altro modo, dell'atto impugnabile, perche' secondo l'id quod plerumque accidit, la diversa posizione del contumace e' da ascrivere a una sua scelta. Ne' puo' essere accolta la pretesa che sia prescritto l'obbligo di avvertire il contumace che, contro l'atto notificato e' proponibile l'impugnazione entro tre giorni, a pena di decadenza. - S. nn. 170/1973, 27/1966, 119/1969, O. n. 125/1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 199, terzo comma, e 500 del codice di procedura penale, sollevate con l'ordinanza in epigrafe dal tribunale di Sanremo, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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