Corte costituzionale

Sentenza n. 264/1976

Corte cost., sent. 29 dicembre 1976, n. 264

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
264/1976
Data di deposito
29 dicembre 1976
Data di decisione
21 dicembre 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:264

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
  • art. 4, lett.c, legge n. 990 del 24 dicembre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 8631

La mancata estensione dei benefici derivanti dall'assicurazione obbligatoria alle persone trasportate non puo' dirsi priva di ragionevole giustificazione sia perche' detti soggetti non possono propriamente definirsi "terzi" ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. (il quale in certo modo definisce l'oggetto e l'ambito di tutela predisposto dalla legge sull'assicurazione obbligatoria) e sia perche' risponde alla duplice esigenza di attuare in modo graduale il nuovo regime delle assicurazioni in tema di circolazione stradale e di non rendere ancora piu' gravosi gli oneri dell'assicurato. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, terzo comma, e 4, lett. c, legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non comprendono nell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile contro i terzi, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la copertura per i danni sofferti dalle persone trasportate, se non nei casi in cui il trasporto sia avvenuto su veicoli destinati ad uso pubblico, su autobus privati o vetture da noleggiare con conducente o su veicoli idonei al trasporto di cose, ma eccezionalmente attrezzati al trasporto di persone. Cfr.: sent. n. 55 del 1975.

Massima n. 8632

Rispetto alla mancata estensione di norme eccezionalmente coinvolgenti interessi di regola non protetti dalla legge che si denunzia, il sindacato di legittimita' costituzionale va limitato all'apprezzamento della ragionevolezza della disciplina nel suo complesso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, e 4, lett. c, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossa con l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Bassano del Grappa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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