Corte costituzionale
Sentenza n. 264/1976
Corte cost., sent. 29 dicembre 1976, n. 264
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 264/1976
- Data di deposito
- 29 dicembre 1976
- Data di decisione
- 21 dicembre 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:264
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
- art. 4, lett.c, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 8631
La mancata estensione dei benefici derivanti dall'assicurazione obbligatoria alle persone trasportate non puo' dirsi priva di ragionevole giustificazione sia perche' detti soggetti non possono propriamente definirsi "terzi" ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. (il quale in certo modo definisce l'oggetto e l'ambito di tutela predisposto dalla legge sull'assicurazione obbligatoria) e sia perche' risponde alla duplice esigenza di attuare in modo graduale il nuovo regime delle assicurazioni in tema di circolazione stradale e di non rendere ancora piu' gravosi gli oneri dell'assicurato. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, terzo comma, e 4, lett. c, legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non comprendono nell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile contro i terzi, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la copertura per i danni sofferti dalle persone trasportate, se non nei casi in cui il trasporto sia avvenuto su veicoli destinati ad uso pubblico, su autobus privati o vetture da noleggiare con conducente o su veicoli idonei al trasporto di cose, ma eccezionalmente attrezzati al trasporto di persone. Cfr.: sent. n. 55 del 1975.
Massima n. 8632
Rispetto alla mancata estensione di norme eccezionalmente coinvolgenti interessi di regola non protetti dalla legge che si denunzia, il sindacato di legittimita' costituzionale va limitato all'apprezzamento della ragionevolezza della disciplina nel suo complesso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, e 4, lett. c, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossa con l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Bassano del Grappa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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