Corte costituzionale
Sentenza n. 263/1976
Corte cost., sent. 29 dicembre 1976, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 263/1976
- Data di deposito
- 29 dicembre 1976
- Data di decisione
- 21 dicembre 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:263
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, lett.A, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
- art. 23, legge n. 153 del 23 aprile 1969
Parametri
Massime
Massima n. 8630
E' fondata la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Corte di Appello di Potenza con ordinanza 30 aprile 1975, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, se la normativa di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma secondo, legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti) e dell'art. 23 legge 23 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) sia in contrasto con il principio di eguaglianza nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per invalidita', a carico dell'INPS., ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni dello Stato. (Secondo la Corte di Appello di Potenza, le citate norme delle leggi n. 1338 del 1962 e n. 153 del 1969 determinerebbero una disparita' di trattamento non giustificata tra i titolari di pensione diretta a carico dell'INPS e di pensione di riversibilita' a carico dello Stato o di un fondo o gestione speciale - i quali, per effetto della sentenza n. 230 del 1974 della Corte costituzionale, hanno diritto alla pensione diretta dell'INPS nella misura del minimo garantito - ed i titolari di due pensioni dirette, l'una a carico dell'INPS e l'altra a carico dello Stato). Questa Corte, con la sentenza n. 230 del 1974, ritenne irrazionale il diritto di integrazione della pensione diretta, corrisposta dall'INPS, al trattamento minimo, allorche' fosse lo Stato ad erogare pensione di riversibilita' in aggiunta a quella diretta dell'INPS. La tutela dei titolari della pensione di riversibilita' non puo' essere piu' completa di quella dei titolari della pensione diretta, nell'ipotesi di cumulo con una pensione dell'INPS. L'art. 11, comma secondo, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) - che ha disposto la cumulabilita' dell'assegno vitalizio con la pensione sociale e con altri trattamenti previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria - rivela l'intento del legislatore di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in applicazione dell'art. 38, comma secondo, della Costituzione, con la corresponsione di un minimo, il cui ammontare e' riservato ad apprezzamenti del legislatore stesso, nell'osservanza, peraltro, del principio di razionalita'. Conseguenze irrazionali, che potrebbero derivare dall'attuale disciplina nelle concrete applicazioni, sono state opportunamente indicate nell'ordinanza di rinvio (al titolare di due pensioni di riversibilita' non compete su quella dell'I.N.P.S. il trattamento minimo, che, invece, e' riconosciuto sulla diretta a chi invece gode, insieme a questa, di altre due pensioni di riversibilita'; trattamento di particolare favore di una pensione di riversibilita' rispetto al titolare di una pensione diretta, anche di ammontare minimo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 23 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidità, a carico dell'INPS, ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni dello Stato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - - VEZIO CRISAFULLI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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