Corte costituzionale
Sentenza n. 262/1976
Corte cost., sent. 29 dicembre 1976, n. 262
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 262/1976
- Data di deposito
- 29 dicembre 1976
- Data di decisione
- 21 dicembre 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:262
Norme oggetto del giudizio
- art. 205, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 8629
E' fondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 205, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui esclude che i lavoratori agricoli autonomi di eta' superiore ai settanta anni siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. La diversita' di trattamento, per motivi di eta', tra lavoratori agricoli autonomi - per i quali e' previsto dall'art. 205, comma primo, d.P.R. n. 1124 del 1965 il limite di eta' di settanta anni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - ed altri lavoratori autonomi, quali gli artigiani - per i quali non e' previsto limite di eta' dall'art. 4 comma primo, n. 3 stesso decreto - non e' fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione. La situazione dei lavoratori agricoli autonomi e quella di altri lavoratori indipendenti, quali gli artigiani, sono da considerare, quanto alla detta eta', ragionevolmente simili. Sono entrambe categorie di lavoratori indipendenti, ne' la denunziata disparita' di trattamento puo' considerarsi basata sulla diversa natura delle attivita', artigiane e agricole, dato che nella materia in esame occorre avere riguardo al rischio. Il rischio non ha spiccate caratteristiche diverse, dato che la probabilita' di eventi dannosi non puo' ritenersi maggiore nello svolgimento di attivita' da parte dell'artigiano indipendente, che non sempre adopera mezzi piu' pericolosi di quelli utilizzati dal lavoratore agricolo autonomo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 205, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude che i lavoratori agricoli autonomi di età superiore ai settanta anni siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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