Corte costituzionale

Sentenza n. 261/1976

Corte cost., sent. 29 dicembre 1976, n. 261

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
261/1976
Data di deposito
29 dicembre 1976
Data di decisione
21 dicembre 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:261

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, ultimo co., legge n. 1643 del 6 dicembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 8627

Poiche' il giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale e' circoscritto dai confini fissati nell'ordinanza di rimessione, non possono in esso venir prese in esame censure - nella stessa ordinanza non formulate - dedotte dai difensori delle parti private. (Nella specie, in giudizio vertente sulla legittimita' costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, legge n. 1643 del 1962 - concernente il trasferimento all'ENEL del personale delle imprese elettriche - la difesa di una delle parti private aveva chiesto che nell'esame della questione fossero assunti a parametro, oltre all'art. 3, richiamato nella ordinanza, gli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost.).

Massima n. 8628

L'art. 13, ult. comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'ENEL e trasferimento ad esse delle imprese esercenti le industrie elettriche) prevede il trasferimento all'ENEL dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle suddette imprese addetti in via esclusiva ad attivita' elettriche; non comprende, invece, nel trasferimento, i dipendenti addetti ad attivita' promiscue, ancorche' prevalentemente elettriche, i rapporti dei quali continuano con le imprese originarie. Tale distinzione risponde alla ratio dell'art. 13, da individuarsi nella esigenza di assicurare all'ENEL, nello svolgimento della sua attivita' monopolistica nel settore elettrico, la disponibilita' di personale adeguato, secondo un principio di economicita' di gestione, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e di quelli dell'impresa, ed e' quindi da escludere che la indicata disposizione ponga in essere una irragionevole discriminazione fra le due categorie di lavoratori. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, sotto questo profilo, nei confronti dell'art. 13, ult. comma, legge n. 1643 del 1962, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), sollevata dal pretore di Casacalenda, con ordinanza 10 maggio 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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