Corte costituzionale
Sentenza n. 261/1976
Corte cost., sent. 29 dicembre 1976, n. 261
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 261/1976
- Data di deposito
- 29 dicembre 1976
- Data di decisione
- 21 dicembre 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:261
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, ultimo co., legge n. 1643 del 6 dicembre 1962
Parametri
Massime
Massima n. 8627
Poiche' il giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale e' circoscritto dai confini fissati nell'ordinanza di rimessione, non possono in esso venir prese in esame censure - nella stessa ordinanza non formulate - dedotte dai difensori delle parti private. (Nella specie, in giudizio vertente sulla legittimita' costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, legge n. 1643 del 1962 - concernente il trasferimento all'ENEL del personale delle imprese elettriche - la difesa di una delle parti private aveva chiesto che nell'esame della questione fossero assunti a parametro, oltre all'art. 3, richiamato nella ordinanza, gli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost.).
Massima n. 8628
L'art. 13, ult. comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'ENEL e trasferimento ad esse delle imprese esercenti le industrie elettriche) prevede il trasferimento all'ENEL dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle suddette imprese addetti in via esclusiva ad attivita' elettriche; non comprende, invece, nel trasferimento, i dipendenti addetti ad attivita' promiscue, ancorche' prevalentemente elettriche, i rapporti dei quali continuano con le imprese originarie. Tale distinzione risponde alla ratio dell'art. 13, da individuarsi nella esigenza di assicurare all'ENEL, nello svolgimento della sua attivita' monopolistica nel settore elettrico, la disponibilita' di personale adeguato, secondo un principio di economicita' di gestione, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e di quelli dell'impresa, ed e' quindi da escludere che la indicata disposizione ponga in essere una irragionevole discriminazione fra le due categorie di lavoratori. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, sotto questo profilo, nei confronti dell'art. 13, ult. comma, legge n. 1643 del 1962, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), sollevata dal pretore di Casacalenda, con ordinanza 10 maggio 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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