Corte costituzionale
Sentenza n. 245/1976
Corte cost., sent. 20 dicembre 1976, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 245/1976
- Data di deposito
- 20 dicembre 1976
- Data di decisione
- 9 dicembre 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:245
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
- art. 28, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
- art. 31, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
- art. 11, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
- art. 34, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
- art. 27, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
- art. 32, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
- art. 24, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
Parametri
Massime
Massima n. 8604
In una controversia di merito, relativa alla mancata consegna all'acquirente di un oggetto perche' parte di una collezione cui sia stato imposto il vincolo di eccezionale interesse artistico e storico, con il conseguente divieto di procedere allo smembramento non autorizzato della collezione, e' inammissibile - sia per mancata attestazione della rilevanza, sia perche' questa va comunque esclusa - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, 12, 24, 27, 28, 31, 32 e 34 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, che non concernono lo smembramento della collezione, previsto dal solo art. 5 della stessa legge. Quest'ultima disposizione, nel richiedere l'autorizzazione amministrativa per lo smembramento di una collezione di interesse artistico e storico, e' diretta a garantire la funzione unitaria di questa, e non viola l'art. 42 per mancata previsione dell'indennizzo. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, non deve farsi luogo ad indennizzo allorche' i limiti imposti alla proprieta' privata, nell'ambito delle garanzie costituzionali, si riferiscano a modi di godimento di intiere categorie di beni, ne' quando sia regolata la situazione che i beni stessi hanno rispetto ad interessi della pubblica Amministrazione, sempreche' la legge - come nella specie - abbia per destinataria la generalita' dei soggetti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 12, 24, 27, 28, 31, 32 e 34 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze