Corte costituzionale

Sentenza n. 245/1976

Corte cost., sent. 20 dicembre 1976, n. 245

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
245/1976
Data di deposito
20 dicembre 1976
Data di decisione
9 dicembre 1976
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:245

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
  • art. 28, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
  • art. 31, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
  • art. 11, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
  • art. 34, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
  • art. 27, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
  • art. 32, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
  • art. 24, legge n. 1089 del 1° giugno 1939

Parametri

Massime

Massima n. 8604

In una controversia di merito, relativa alla mancata consegna all'acquirente di un oggetto perche' parte di una collezione cui sia stato imposto il vincolo di eccezionale interesse artistico e storico, con il conseguente divieto di procedere allo smembramento non autorizzato della collezione, e' inammissibile - sia per mancata attestazione della rilevanza, sia perche' questa va comunque esclusa - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, 12, 24, 27, 28, 31, 32 e 34 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, che non concernono lo smembramento della collezione, previsto dal solo art. 5 della stessa legge. Quest'ultima disposizione, nel richiedere l'autorizzazione amministrativa per lo smembramento di una collezione di interesse artistico e storico, e' diretta a garantire la funzione unitaria di questa, e non viola l'art. 42 per mancata previsione dell'indennizzo. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, non deve farsi luogo ad indennizzo allorche' i limiti imposti alla proprieta' privata, nell'ambito delle garanzie costituzionali, si riferiscano a modi di godimento di intiere categorie di beni, ne' quando sia regolata la situazione che i beni stessi hanno rispetto ad interessi della pubblica Amministrazione, sempreche' la legge - come nella specie - abbia per destinataria la generalita' dei soggetti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 12, 24, 27, 28, 31, 32 e 34 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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