Corte costituzionale

Sentenza n. 244/1976

Corte cost., sent. 20 dicembre 1976, n. 244

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
244/1976
Data di deposito
20 dicembre 1976
Data di decisione
9 dicembre 1976
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:244

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972
  • delibera legislativa Regione Calabria del 29 aprile 1975

Parametri

Massime

Massima n. 8602

La disciplina delle funzioni di controllo, quando queste attengono a materie riservate alla competenza legislativa ed all'attivita' amministrativa delle Regioni dall'art. 117 della Costituzione, spetta alla Regione nel quadro dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. E per quanto riguarda la materia ospedaliera - che e' di competenza regionale - in tal senso e' la stessa normativa (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4) che ha disciplinato in questo settore il trasferimento delle funzioni amministrative statali. - S. n.178/1973.

Massima n. 8603

I comitati provinciali per l'assistenza ospedaliera, essendo stati creati dallo Stato per una funzione provvisoria e per un tempo determinato (dovendo espletare il loro compito fino a quando non sarebbero entrati in funzione organi di controllo delle Regioni a statuto ordinario), ed essendo sempre rimasti organi statali (in quanto il trasferimento alle Regioni delle funzioni di controllo disposto dall'art. 3 del d.P.R. n. 4 del 1972 deve intendersi come direttamente operato nei soli confronti dei comitati regionali di cui alla legge n. 62 del 1953), sono regolati dalla normativa vigente per le Commissioni dello Stato (d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni) e non e' ammissibile alcun intervento delle Regioni sulla loro disciplina, compreso quanto concerne i compensi spettanti ai relativi componenti. Pertanto, e' costituzionalmente illegittima - per violazione dell'art. 117 Cost. - la legge della Regione Calabria, approvata in seconda lettura nella seduta del Consiglio in data 29 aprile 1975, recante "indennita' ai componenti dei disciolti comitati per l'assistenza ospedaliera".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità della legge della Regione Calabria approvata in seconda lettura nella seduta del Consiglio in data 29 aprile 1975, recante "indennità ai componenti dei disciolti comitati per l'assistenza ospedaliera".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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