Corte costituzionale
Sentenza n. 243/1976
Corte cost., sent. 20 dicembre 1976, n. 243
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 243/1976
- Data di deposito
- 20 dicembre 1976
- Data di decisione
- 9 dicembre 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:243
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 31 dicembre 1971
- art. 35, lett.b n.1, legge n. 153 del 30 aprile 1969
Parametri
Massime
Massima n. 8601
L'art. 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1431, nella parte in cui esclude che l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia, i superstiti e la tubercolosi dei lavoratori dipendenti possa essere volontariamente proseguita nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi, viola l'art. 76 Cost., per eccesso dai limiti della delegazione posti dall'art. 35, lett. b, n. 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo il quale la prosecuzione volontaria e' incompatibile con altre forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro. Per individuare lo specifico contenuto della norma delegante non e' conferente porre il problema se l'espressione "rapporto di lavoro" ivi adottata, possa essere intesa - sulla scorta di nozioni privatistiche e di richiami al codice civile - nel senso di comprendere o meno, oltre il lavoro subordinato, pure quello autonomo; occorre invece tenere conto della disciplina propria della prosecuzione volontaria e della sua evoluzione legislativa, gia' segnalata con sent. n. 35 del 1960 di questa Corte. Nella suddetta decisione si e' statuito che una limitazione al diritto del lavoratore alla prosecuzione volontaria, attesa la sua natura eccezionale, non potrebbe essere ritenuta valevole per i casi non contemplati dalla legge di delegazione. Analogamente, con quella attuale, il divieto di coesistenza tra la prosecuzione volontaria dell'assicurazione comune e l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi non e' stato formulato in termini inequivoci quali sarebbero richiesti dalla natura eccezionale dell'esclusione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1431 (riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), nella parte in cui esclude che l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti possa essere volontariamente proseguita nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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