Corte costituzionale

Sentenza n. 234/1976

Corte cost., sent. 6 dicembre 1976, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
234/1976
Data di deposito
6 dicembre 1976
Data di decisione
25 novembre 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:234

Norme oggetto del giudizio

  • art. 546, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 543, comma 5, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 8590

L'art. 546, primo comma, c.p.p., secondo cui il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per cio' che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, non fa che determinare l'oggetto del processo di rinvio, tracciando le linee del procedimento verso la soluzione attraverso concatenazione di atti in modo da impedire la perpetuazione dei giudizi. La pronunzia giudiziaria si mantiene cosi' sempre sotto l'imperio della legge, anche se questa dispone che il giudice formi il suo convincimento avuto riguardo a cio' che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa. Va pertanto escluso il contrasto dell'art. 546 in esame con l'art. 101 Cost., il quale mira a garantire che il giudice riceva soltanto dalla legge l'indicazione delle regole da applicare nel giudizio, escludendo qualsiasi intervento esterno circa il modo di giudicare in concreto. - S. nn. 50/1970, 142/1971.

Massima n. 8591

A norma dell'art. 543, quinto comma, c.p.p., il pretore il quale in sede istruttoria abbia pronunziato sentenza di non doversi procedere perche' il fatto non costituisce reato e, a seguito dell'annullamento da parte della Cassazione della sentenza pronunziata in grado di appello dal giudice istruttore a norma dell'art. 309 c.p.p. con quale e' stata confermata la dichiarazione di non doversi procedere, si veda restituire gli atti per procedere "al giudizio", e' obbligato soltanto ad uniformarsi alla qualificazione giuridica del fatto quale risulta prospettato sino allora, secondo il principio di diritto stabilito dal giudice di legittimita'. Egli e' pertanto facoltizzato a procedere, nella nuova sede, a tutti gli ulteriori accertamenti conducenti eventualmente ad una rivalutazione del fatto e di conseguenza, escluso che, anche sotto questo particolare profilo, l'obbligo di conformarsi alla pronunzia della Cassazione posto dall'art. 546, primo comma, c.p.p. precluda la rivedibilita' del fatto da parte del giudice di rinvio, deve negarsi che l'obbligo stesso sia in contrasto con l'art. 101 della Costituzione.

Massima n. 8592

L'obbligo di procedere al giudizio deferito dall'art. 543, quinto comma, c.p.p. allo stesso pretore che gia' abbia pronunziato sentenza di non doversi procedere in sede istruttoria, obbligo che consegue all'annullamento da parte della Cassazione della sentenza del giudice istruttore confermativa della detta dichiarazione di non doversi procedere, non comporta violazione del principio di indipendenza del giudice di cui all'art. 101 Cost. perche', a parte la peculiare configurazione del giudizio pretorile, in se' assommante poteri di esercizio dell'azione penale, di istruttoria e di giudizio, la particolare natura delle sentenze istruttorie, caratterizzate dalla mutabilita' dei presupposti di fatto, collega alla funzione essenzialmente preparatoria della fase del giudizio in cui vengono emesse, e' sufficiente a giustificare razionalmente il rinvio allo stesso pretore, senza che possa insorgere dubbi di menomata indipendenza dello stesso. - S. n. 210/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 543, quinto comma, e 546 del codice di procedura penale, questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe del pretore di Avigliano con riferimento all'art. 101 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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