Corte costituzionale
Sentenza n. 213/1976
Corte cost., sent. 3 agosto 1976, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 213/1976
- Data di deposito
- 3 agosto 1976
- Data di decisione
- 15 luglio 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:213
Norme oggetto del giudizio
- provvedimento del medico provinciale del 11 ottobre 1972
Parametri
- art. 45, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 125, Costituzione
Massime
Massima n. 8534
E' inammissibile, per decorrenza del termine di impugnazione, il ricorso per conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Lazio con atto 15 giugno 1974, per quanto concerne il potere dello Stato di controllare, attraverso la Commissione regionale di controllo, la legittimita' del provvedimento 11 ottobre 1972 del medico provinciale di Roma, emanato nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia sanitaria ed ospedaliera delegate dallo Stato alla Regione.
Massima n. 8535
Spetta allo Stato, Commissione regionale di controllo, chiedere, ai sensi dell'art. 45 legge 10 febbraio 1953, n. 62, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, con conseguente sospensione dell'esecutivita' della deliberazione 12 febbraio 1974 della Giunta regionale del Lazio in attesa dei chiesti chiarimenti e del provvedimento 11 ottobre 1972 del medico provinciale di Roma. La deliberazione della Giunta regionale di costituirsi nel giudizio promosso dalla soc. Pirelli contro il provvedimento del medico provinciale di Roma era sottoposta al controllo di legittimita' della Commissione, per quanto atteneva alla autorizzazione a stare in giudizio. Tale controllo di legittimita' non poteva considerarsi limitato alla deliberazione, come sostiene la Regione ricorrente, ma doveva avere per oggetto anche l'impugnato provvedimento del medico provinciale in quanto atto del giudizio nel quale la Regione voleva costituirsi. Pertanto, la Regione avrebbe dovuto trasmettere alla Commissione di controllo il suddetto provvedimento del medico provinciale ed i chiarimenti richiesti ai sensi dell'art. 45, comma secondo, della legge n. 62 del 1953. In conseguenza del mancato invio l'esecutivita' della deliberazione della Giunta regionale era sospesa, come dispone il menzionato art. 45, che la deliberazione della Commissione di controllo ha espressamente richiamato. La sospensione, quindi, non puo' ritenersi esercizio illegittimo del potere di autorizzare la costituzione in giudizio, dato che e' l'effetto ex lege del mancato adempimento dell'obbligo di trasmettere l'atto ed i chiarimenti, espressamente previsti dal citato art. 45, comma secondo, della legge n. 62 del 1953.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Lazio con atto 15 giugno 1974, per quanto concerne il potere dello Stato di controllare, attraverso la Commissione regionale di controllo, la legittimità del provvedimento 11 ottobre 1972 del medico provinciale di Roma, emanato nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia sanitaria ed ospedaliera delegate dallo Stato alla Regione;
b) dichiara che spetta allo Stato (Commissione regionale di controllo) chiedere, ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, con conseguente sospensione dell'esecutività della deliberazione 12 febbraio 1974 della Giunta regionale del Lazio in attesa dell'invio dei chiesti chiarimenti e del provvedimento 11 ottobre 1972 del medico provinciale di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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