Corte costituzionale

Sentenza n. 213/1976

Corte cost., sent. 3 agosto 1976, n. 213

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
213/1976
Data di deposito
3 agosto 1976
Data di decisione
15 luglio 1976
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Michele Rossano
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:213

Norme oggetto del giudizio

  • provvedimento del medico provinciale del 11 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 8534

E' inammissibile, per decorrenza del termine di impugnazione, il ricorso per conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Lazio con atto 15 giugno 1974, per quanto concerne il potere dello Stato di controllare, attraverso la Commissione regionale di controllo, la legittimita' del provvedimento 11 ottobre 1972 del medico provinciale di Roma, emanato nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia sanitaria ed ospedaliera delegate dallo Stato alla Regione.

Massima n. 8535

Spetta allo Stato, Commissione regionale di controllo, chiedere, ai sensi dell'art. 45 legge 10 febbraio 1953, n. 62, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, con conseguente sospensione dell'esecutivita' della deliberazione 12 febbraio 1974 della Giunta regionale del Lazio in attesa dei chiesti chiarimenti e del provvedimento 11 ottobre 1972 del medico provinciale di Roma. La deliberazione della Giunta regionale di costituirsi nel giudizio promosso dalla soc. Pirelli contro il provvedimento del medico provinciale di Roma era sottoposta al controllo di legittimita' della Commissione, per quanto atteneva alla autorizzazione a stare in giudizio. Tale controllo di legittimita' non poteva considerarsi limitato alla deliberazione, come sostiene la Regione ricorrente, ma doveva avere per oggetto anche l'impugnato provvedimento del medico provinciale in quanto atto del giudizio nel quale la Regione voleva costituirsi. Pertanto, la Regione avrebbe dovuto trasmettere alla Commissione di controllo il suddetto provvedimento del medico provinciale ed i chiarimenti richiesti ai sensi dell'art. 45, comma secondo, della legge n. 62 del 1953. In conseguenza del mancato invio l'esecutivita' della deliberazione della Giunta regionale era sospesa, come dispone il menzionato art. 45, che la deliberazione della Commissione di controllo ha espressamente richiamato. La sospensione, quindi, non puo' ritenersi esercizio illegittimo del potere di autorizzare la costituzione in giudizio, dato che e' l'effetto ex lege del mancato adempimento dell'obbligo di trasmettere l'atto ed i chiarimenti, espressamente previsti dal citato art. 45, comma secondo, della legge n. 62 del 1953.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Lazio con atto 15 giugno 1974, per quanto concerne il potere dello Stato di controllare, attraverso la Commissione regionale di controllo, la legittimità del provvedimento 11 ottobre 1972 del medico provinciale di Roma, emanato nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia sanitaria ed ospedaliera delegate dallo Stato alla Regione;

b) dichiara che spetta allo Stato (Commissione regionale di controllo) chiedere, ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, con conseguente sospensione dell'esecutività della deliberazione 12 febbraio 1974 della Giunta regionale del Lazio in attesa dell'invio dei chiesti chiarimenti e del provvedimento 11 ottobre 1972 del medico provinciale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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