Corte costituzionale
Sentenza n. 209/1976
Corte cost., sent. 3 agosto 1976, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 209/1976
- Data di deposito
- 3 agosto 1976
- Data di decisione
- 15 luglio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, e ss., legge n. 907 del 17 luglio 1942
- legge n. 27 del 3 gennaio 1951
Parametri
Massime
Massima n. 8523
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 41 e 43 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 45 e ss. della legge 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio del sale e dei tabacchi), modificata con la legge 3 gennaio 1951, n. 27: infatti la riserva allo Stato della distribuzione e vendita dei tabacchi trova nella legge n. 724 del 1975 un notevole condizionamento e una sostanziale limitazione ed e' consentito ravvisare nella complessiva disciplina del monopolio dei tabacchi la sussistenza di presupposti mezzi e fini propri di un servizio pubblico essenziale, fini che sono connessi con il perseguimento di scopi di utilita' generale. Non ricorre di conseguenza neppure la violazione dell'art. 41 della Costituzione, per il fatto che la questione posta relativamente a detta norma risulta sostanzialmente superata atteso che ammessa per la sua transitorieta' la possibilita' che permanga l'impresa di distribuzione e vendita dei tabacchi, rimane assorbito e comunque giustificato, ogni limite, in quanto temporaneo, all'iniziativa economica privata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, numero 907 (legge sul monopolio del sale e dei tabacchi), modificata con la legge 3 gennaio 1951, n. 27 (modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio del sale e dei tabacchi), questione sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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