Corte costituzionale
Sentenza n. 205/1976
Corte cost., sent. 28 luglio 1976, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 205/1976
- Data di deposito
- 28 luglio 1976
- Data di decisione
- 15 luglio 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:205
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, decreto-legge n. 1051 del 21 novembre 1967
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 1051 del 21 novembre 1967
- art. 2, comma 2, lett.a, decreto-legge n. 1051 del 21 novembre 1967
- art. 4, comma 3, decreto-legge n. 1051 del 21 novembre 1967
- art. 4, comma 4, decreto-legge n. 1051 del 21 novembre 1967
- decreto-legge n. 59 del 20 febbraio 1968
- legge n. 10 del 18 marzo 1968
- legge n. 9 del 18 marzo 1968
Parametri
- art. 189, trattato cee
- art. 11, Costituzione
- art. 177, trattato cee
Massime
Massima n. 8519
I regolamenti emanati dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunita' europee hanno, a norma dell'art. 189 del Trattato di Roma, piena efficacia obbligatoria in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; pertanto, sempreche' essi presentino completezza di contenuto dispositivo, non debbono essere oggetto di successivi provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque differirne o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarli o abrogarli anche parzialmente. E' principio fondamentale del sistema comunitario che questi regolamenti entrino contemporaneamente in vigore nei diversi Paesi della Comunita', e vi conseguano applicazione puntuale, uguale ed uniforme nei confronti della generalita' dei destinatari. Gli Stati membri hanno soltanto il potere-dovere di emanare le norme esecutive di organizzazione interna concernenti modalita' di attuazione, che possano essere richieste dagli stessi regolamenti comunitari, o risultino comunque indispensabili per la loro effettiva applicazione; e sono altresi' tenuti, ove occorra, a provvedere alla copertura finanziaria delle spese eventualmente occorrenti. Consegue a questi principi che la successiva emanazione di norme legislative interne, anche di contenuto puramente riproduttivo, integra violazione delle disposizioni degli artt. 189 e 177 del Trattato di Roma, in quanto la trasformazione del diritto comunitario in diritto interno ne disconosce la diretta efficacia obbligatoria ed automatica applicabilita', e ne sottrae l'interpretazione in via definitiva alla Corte di giustizia delle Comunita', necessaria e fondamentale garanzia di uniformita' di applicazione in tutti gli Stati membri. Delle norme legislative italiane che abbiano recepito e trasformato in legge interna disposizioni dei regolamenti comunitari direttamente applicabili deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per il rilevato contrasto con il disposto degli artt. 189 e 177 del Trattato di Roma e con i principi fondamentali del sistema comunitario, che comporta violazione dell'art. 11 della Costituzione. - S. nn. 183/1973, 232/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 224, "Organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, ecc.", nella parte in cui hanno sostituito le corrispondenti disposizioni, direttamente applicabili, dei regolamenti CEE 13 giugno 1967, n. 120, e 21 dicembre 1967, n. 1041;
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a; 3, primo comma; 4, primo, terzo e quarto comma, del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito con modificazioni nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, "Norme per l'erogazione della integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68", nella parte in cui hanno sostituito le corrispondenti disposizioni, direttamente applicabili, dei regolamenti CEE 22 settembre 1966, n. 136, e 26 ottobre 1967, n. 754.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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