Corte costituzionale

Sentenza n. 200/1976

Corte cost., sent. 28 luglio 1976, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/1976
Data di deposito
28 luglio 1976
Data di decisione
15 luglio 1976
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:200

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, legge n. 25 del 11 gennaio 1951
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 573 del 5 luglio 1951

Parametri

Massime

Massima n. 8507

In base al combinato disposto degli artt. 18 della legge 11 gennaio 1951, n. 573 (T.U. delle norme sulla dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette), per i redditi di nuova produzione, anche se riferiti ad assai breve periodo dell'anno solare, l'imposta cominciava a decorrere dal giorno di inizio della produzione, comportando una tassazione che colpiva il reddito dalla sua formazione al termine dell'anno finanziario seguente. L'imposta era poi calcolata sui redditi ragguagliati ad anno, cioe' considerandoli senz'altro riprodotti,' proporzionalmente, per tutto l'anno finanziario successivo a quello durante il quale si era iniziata la produzione. Si poneva in tal modo una presunzione assoluta di percezione del reddito che comportava l'irrilevanza, ai fini tributari, della eventuale riduzione o addirittura dell'annullamento del reddito nel periodo menzionato, senza che all'interessato fosse offerta la possibilita' di provare l'eventuale diminuzione o l'annullamento del reddito stesso. Con cio' deve escludersi che al sistema in esame possano riconoscersi quei caratteri di logicita' e rispondenza ai dati della comune esperienza che stanno alla base della distinzione fra presunzioni legittime ed illegittime e tendono a garantire il diritto del contribuente ad esse chiamato a concorrere alle pubbliche spese solo in quanto in possesso di effettiva capacita' contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost.. Invero, la produzione del reddito suddetta e' un fatto economico sociale legato a determinate condizioni oggettive e soggettive di natura variabile per cui non e' consentito trasformare le relative previsioni in certezze assolute, imperativamente statuite senza che si ammetta la prova del contrario. In conclusione il soggetto passivo d'imposta e' obbligato per un periodo cui, in concreto, puo' non corrispondere un reddito effettivo, il che costituisce elemento sufficiente a rilevare l'incomparabilita' del sistema descritto con l'art. 53 Cost.. Le norme sopra menzionate vanno pertanto dichiarate illegittime per contrasto con l'art. 53 Cost.. - S. nn. 77/1967, 103/1967, 109/1967, 99/1968, 107/1971.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 legge 11 gennaio 1951, n. 25 (norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario), nella parte in cui dispone che le imposte dirette, accertate in confronto dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sono commisurate sui redditi conseguiti nell'anno solare precedente;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, del d.P.R. 5 luglio 1951, n. 573 (testo unico delle norme sulla dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette): questioni sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe dalla Corte d'appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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