Corte costituzionale
Sentenza n. 197/1976
Corte cost., sent. 28 luglio 1976, n. 197
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 197/1976
- Data di deposito
- 28 luglio 1976
- Data di decisione
- 15 luglio 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:197
Norme oggetto del giudizio
- art. 170, ultimo co., codice di procedura penale 1930
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 666 del 8 agosto 1955
Parametri
Massime
Massima n. 8502
La mancata indicazione, nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio della Corte di appello di Roma, dell'art. 3 d.P.R. n. 666 del 1955 non ha rilevanza, dato che nella motivazione della stessa ordinanza tale norma e' espressamente citata e risultano chiaramente esposti i termini della questione di legittimita' costituzionale (sentenze di questa Corte nn. 47 del 1962; 29/1964 e 74 del 1964; 124 del 1969; 58 del 1970; 220 del 1974).
Massima n. 8503
E' costituzionalmente illegittimo, perche' incide negativamente sul diritto dell'imputato alla difesa in ogni stato e grado del processo, l'art. 3 d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazione al codice di procedura penale) nella parte in cui - in relazione all'art. 170, ultimo comma, cod. proc. pen. e per effetto dell'estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello, prevista dall'art. 519 cod. proc. pen. - prescrive che il decreto di irreperibilita', emesso nel giudizio di appello, cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione e non con la pronuncia di appello. Questa Corte, con la sentenza 11-22 marzo 1971, n. 54, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 "nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilita', emesso nel giudizio di primo grado, cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado"; con le ordinanze 19-26 maggio 1971, n. 117, e 28 giugno-16 luglio 1973, n. 139, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 d.P.R. n. 666 del 1955, perche' gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 54 dell'11-22 marzo 1971. Le stesse considerazioni della richiamata sentenza n. 54 del 1971 giustificano l'estensione della medesima disciplina, prevista per il procedimento di primo grado, al procedimento di appello, dato che anche in tale procedimento sussiste l'esigenza di assicurare all'imputato una compiuta tutela, quale puo' configurarsi con l'esercizio diretto del diritto di impugnazione o comunque a seguito di valutazione personale del contenuto della pronunzia di secondo grado. Per soddisfare tale esigenza il limite di efficacia del decreto di irreperibilita', emesso nel procedimento di appello, deve essere anticipato al momento della pronuncia di appello con la conseguente necessaria rinnovazione dell'accertamento dell'irreperibilita' e dell'eventuale emissione del decreto prima della notifica della pronuncia di appello. In proposito va posto in risalto che l'art. 519 cod. proc. pen. prescrive, in generale, che nel giudizio di appello si osservano le disposizioni relative al giudizio di primo grado in quanto applicabili.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale), nella parte in cui - in relazione all'art. 170, ultimo comma, codice di procedura penale e per effetto dell'estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello, prevista dall'art. 519 codice di procedura penale - prescrive che il decreto di irreperibilità, emesso nel giudizio di appello, cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione e non con la pronuncia del giudice di appello.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze