Corte costituzionale
Sentenza n. 189/1976
Corte cost., sent. 14 luglio 1976, n. 189
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 189/1976
- Data di deposito
- 14 luglio 1976
- Data di decisione
- 14 luglio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:189
Norme oggetto del giudizio
- art. 260, comma 2, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 8477
Poiche' il diritto penale militare non prevede la querela, in quanto nei reati militari e' sempre insita un'offesa alla disciplina e, quindi, ad un interesse pubblico, appare razionale che l'art. 260 c.p.m.p. preveda, per i reati punibili con la reclusione non superiore nel massimo a sei mesi, che si proceda solo a richiesta del comandante del corpo, potendo dall'esercizio dell'azione penale derivare una lesione del prestigio delle forze armate che, data la tenuita' del reato, e' opportuno evitare ricorrendo a sanzioni meramente disciplinari. Da cio' non deriva alcuna lesione di diritti del soggetto passivo dei su detti reati, rientrando nella discrezionalita' del legislatore stabilire quali reati siano perseguibili d'ufficio e quali su querela di parte, nonche' quali possano essere assoggettati a forme di depenalizzazione; fermo restando che il danneggiato potra' sempre far valere in sede civile il proprio diritto al risarcimento dei danni: L'art. 260 c.p.m.p. non viola, pertanto, gli artt. 2, 28 e 52 della Costituzione. Cfr.: sent. n. 42 del 1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, comma secondo, del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe;
dichiara non fondata la questione dello stesso articolo 260, comma secondo, del codice penale militare di pace, in riferimento agli articoli 2, 28 e 52 della Costituzione, sollevata con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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