Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1976

Corte cost., sent. 14 luglio 1976, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
189/1976
Data di deposito
14 luglio 1976
Data di decisione
14 luglio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:189

Norme oggetto del giudizio

  • art. 260, comma 2, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 8477

Poiche' il diritto penale militare non prevede la querela, in quanto nei reati militari e' sempre insita un'offesa alla disciplina e, quindi, ad un interesse pubblico, appare razionale che l'art. 260 c.p.m.p. preveda, per i reati punibili con la reclusione non superiore nel massimo a sei mesi, che si proceda solo a richiesta del comandante del corpo, potendo dall'esercizio dell'azione penale derivare una lesione del prestigio delle forze armate che, data la tenuita' del reato, e' opportuno evitare ricorrendo a sanzioni meramente disciplinari. Da cio' non deriva alcuna lesione di diritti del soggetto passivo dei su detti reati, rientrando nella discrezionalita' del legislatore stabilire quali reati siano perseguibili d'ufficio e quali su querela di parte, nonche' quali possano essere assoggettati a forme di depenalizzazione; fermo restando che il danneggiato potra' sempre far valere in sede civile il proprio diritto al risarcimento dei danni: L'art. 260 c.p.m.p. non viola, pertanto, gli artt. 2, 28 e 52 della Costituzione. Cfr.: sent. n. 42 del 1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, comma secondo, del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe;

dichiara non fondata la questione dello stesso articolo 260, comma secondo, del codice penale militare di pace, in riferimento agli articoli 2, 28 e 52 della Costituzione, sollevata con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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