Corte costituzionale
Sentenza n. 174/1976
Corte cost., sent. 14 luglio 1976, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 174/1976
- Data di deposito
- 14 luglio 1976
- Data di decisione
- 12 luglio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:174
Norme oggetto del giudizio
- art. 378, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8443
Va ribadito che l'ambito del diritto di difesa deve essere individuato nella possibilita' effettiva del suo esercizio, per cui non e' affatto necessario che esso sia disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento e in ogni fase processuale, sibbene che sia adeguato, nelle sue modalita', alle speciali caratteristiche del procedimento stesso. Conformi: sentt. nn. 62 del 1971 e 46 del 1975.
Massima n. 8444
Il diritto di difesa non deve essere disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento e in ogni fase processuale, purche' risulti adeguato alle speciali caratteristiche del procedimento stesso; e nella fase istruttoria le garanzie di difesa trovano una duplice articolazione, l'una contestuale e l'altra successiva, in particolare, per quanto attiene a quest'ultima, mediante la facolta' dei difensori di trarre copia dei documenti e di presentare le istanze e le memorie che ritengono opportune; e del resto attiene all'esercizio del diritto di difesa la possibilita' della impugnazione della sentenza istruttoria di proscioglimento. Non e' pertanto fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 378 cod. proc. pen. in quanto prevede il proscioglimento istruttorio per non imputabilita', senza che il difensore dell'imputato abbia avuto modo di intervenire al compimento di tutti gli atti istruttori diretti ad accertare i fatti e la loro riferibilita' (cosi' come invece avviene nel dibattimento attraverso il contraddittorio). Cfr.: sentt. nn. 62 del 1971, 64 del 1972, 46 del 1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378 del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal giudice istruttore del tribunale di Torino, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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