Corte costituzionale
Sentenza n. 173/1976
Corte cost., sent. 14 luglio 1976, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 173/1976
- Data di deposito
- 14 luglio 1976
- Data di decisione
- 12 luglio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:173
Norme oggetto del giudizio
- art. 50, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 11, legge n. 60 del 14 febbraio 1963
- art. 23, comma 1, legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 44, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 11, comma 2, legge n. 138 del 11 gennaio 1943
- art. 82, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955
- art. 20, n.2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 36, comma 1, legge n. 138 del 11 gennaio 1943
- art. 82, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955
- art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 8442
In forza del principio della personalita' della pena, ognuno puo' essere chiamato a rispondere penalmente solo per fatto proprio; tuttavia, colui al quale la legge penale impone obblighi specifici, legittimamente puo' essere chiamato a rispondere dell'inadempienza di tali obblighi, quando tra la sua omissione e l'evento determinato in via immediata dal fatto altrui, sussista un nesso di causalita' materiale, al quale si accompagni un nesso psichico sufficiente a conferire alla condotta il connotato della responsabilita'. Ne consegue che le disposizioni in materia di assistenza e previdenza dei lavoratori, di cui agli artt. 11, secondo comma, e 36, primo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138; 23, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; 82, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797; 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60; 20, n. 2, 28, 44, 50, primo comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, vanno interpretate nel senso che il titolare dell'impresa dovra' rispondere penalmente dell'omesso pagamento dei contributi assicurativi da parte delle persone a cio' preposte, solo ove abbia omesso di esercitare i controlli necessari ad impedire l'inadempimento di tale obbligo. E spetta ai giudici di merito accertare caso per caso se l'omesso pagamento dei contributi sia o meno ricollegabile alla mancanza di diligenza da parte del datore di lavoro per non aver controllato che gli adempimenti affidati a terzi siano stati puntualmente osservati. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale delle suindicate disposizioni, sollevata sotto il profilo che esse violerebbero il principio della personalita' della pena, non prevedendo che delle varie omissioni contemplate siano chiamate a rispondere penalmente, non gia' il titolare dell'impresa, ma i dipendenti o altri soggetti, ancorche' estranei all'azienda, qualora sia stata loro attribuita nell'ambito delle rispettive competenze, l'osservanza e l'adempimento degli obblighi che, in tema di versamento degli oneri assicurativi, farebbero capo allo stesso titolare. Cfr.: sent. n. 3 del 1956.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, n. 2, 28, 44, 50, primo comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); dell'art. 82, primo e secondo comma, del t.u. 30 maggio 1955, n. 797; dell'art. 23, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; degli artt. 11, secondo comma, e 36, primo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138; dell'art. 11, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sollevata dal pretore di Avigliano con ordinanza emessa il 1 febbraio 1974, in riferimento all'art. 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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