Corte costituzionale

Sentenza n. 173/1976

Corte cost., sent. 14 luglio 1976, n. 173

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
173/1976
Data di deposito
14 luglio 1976
Data di decisione
12 luglio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:173

Norme oggetto del giudizio

  • art. 50, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 11, legge n. 60 del 14 febbraio 1963
  • art. 23, comma 1, legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • art. 44, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 11, comma 2, legge n. 138 del 11 gennaio 1943
  • art. 82, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955
  • art. 20, n.2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 36, comma 1, legge n. 138 del 11 gennaio 1943
  • art. 82, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955
  • art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 8442

In forza del principio della personalita' della pena, ognuno puo' essere chiamato a rispondere penalmente solo per fatto proprio; tuttavia, colui al quale la legge penale impone obblighi specifici, legittimamente puo' essere chiamato a rispondere dell'inadempienza di tali obblighi, quando tra la sua omissione e l'evento determinato in via immediata dal fatto altrui, sussista un nesso di causalita' materiale, al quale si accompagni un nesso psichico sufficiente a conferire alla condotta il connotato della responsabilita'. Ne consegue che le disposizioni in materia di assistenza e previdenza dei lavoratori, di cui agli artt. 11, secondo comma, e 36, primo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138; 23, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; 82, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797; 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60; 20, n. 2, 28, 44, 50, primo comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, vanno interpretate nel senso che il titolare dell'impresa dovra' rispondere penalmente dell'omesso pagamento dei contributi assicurativi da parte delle persone a cio' preposte, solo ove abbia omesso di esercitare i controlli necessari ad impedire l'inadempimento di tale obbligo. E spetta ai giudici di merito accertare caso per caso se l'omesso pagamento dei contributi sia o meno ricollegabile alla mancanza di diligenza da parte del datore di lavoro per non aver controllato che gli adempimenti affidati a terzi siano stati puntualmente osservati. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale delle suindicate disposizioni, sollevata sotto il profilo che esse violerebbero il principio della personalita' della pena, non prevedendo che delle varie omissioni contemplate siano chiamate a rispondere penalmente, non gia' il titolare dell'impresa, ma i dipendenti o altri soggetti, ancorche' estranei all'azienda, qualora sia stata loro attribuita nell'ambito delle rispettive competenze, l'osservanza e l'adempimento degli obblighi che, in tema di versamento degli oneri assicurativi, farebbero capo allo stesso titolare. Cfr.: sent. n. 3 del 1956.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, n. 2, 28, 44, 50, primo comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); dell'art. 82, primo e secondo comma, del t.u. 30 maggio 1955, n. 797; dell'art. 23, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; degli artt. 11, secondo comma, e 36, primo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138; dell'art. 11, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sollevata dal pretore di Avigliano con ordinanza emessa il 1 febbraio 1974, in riferimento all'art. 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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