Corte costituzionale
Sentenza n. 172/1976
Corte cost., sent. 14 luglio 1976, n. 172
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 172/1976
- Data di deposito
- 14 luglio 1976
- Data di decisione
- 12 luglio 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:172
Norme oggetto del giudizio
- art. 502, codice di procedura penale 1930
- art. 503, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8441
Gli artt. 502 e 503 c.p.p., relativi al giudizio direttissimo, sono costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono che il difensore dell'imputato abbia il diritto di assistere al sommario interrogatorio del medesimo. Invero, il rispetto del diritto di difesa (che e' in primo luogo garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnica professionale e che, pur potendo variamente atteggiarsi in funzione delle particolari caratteristiche dei singoli procedimenti, deve tuttavia essere disciplinato dalla legge in modo che ne riescano assicurati lo scopo e la funzione) richiede che in occasione di un atto di grande rilievo, quale l'interrogatorio, l'imputato abbia la possibilita' di essere assistito dal difensore che per la sua preparazione tecnico-professionale piu' di lui e' in grado di avvertire la necessita' di opportuni chiarimenti a difesa. Detta esigenza sussiste anche rispetto all'interrogatorio cui hanno riferimento gli artt. 502 e 503 c.p. relativi al giudizio direttissimo (il quale - del resto - ha ormai perduto in gran parte i caratteri di celerita' e di immediatezza che gli erano propri), dal momento che anche in tal caso, l'interrogatorio viene in considerazione quale strumento di difesa offerto alla persona su cui incombe l'alea di un giudizio immediato. - S. nn. 190/1970, 55/1971, 255/1974, 26/1961, 52/1965.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 502 e 503 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono che il difensore dell'imputato abbia il diritto di assistere al sommario interrogatorio del medesimo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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