Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1976

Corte cost., sent. 14 luglio 1976, n. 172

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
172/1976
Data di deposito
14 luglio 1976
Data di decisione
12 luglio 1976
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:172

Norme oggetto del giudizio

  • art. 502, codice di procedura penale 1930
  • art. 503, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 8441

Gli artt. 502 e 503 c.p.p., relativi al giudizio direttissimo, sono costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono che il difensore dell'imputato abbia il diritto di assistere al sommario interrogatorio del medesimo. Invero, il rispetto del diritto di difesa (che e' in primo luogo garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnica professionale e che, pur potendo variamente atteggiarsi in funzione delle particolari caratteristiche dei singoli procedimenti, deve tuttavia essere disciplinato dalla legge in modo che ne riescano assicurati lo scopo e la funzione) richiede che in occasione di un atto di grande rilievo, quale l'interrogatorio, l'imputato abbia la possibilita' di essere assistito dal difensore che per la sua preparazione tecnico-professionale piu' di lui e' in grado di avvertire la necessita' di opportuni chiarimenti a difesa. Detta esigenza sussiste anche rispetto all'interrogatorio cui hanno riferimento gli artt. 502 e 503 c.p. relativi al giudizio direttissimo (il quale - del resto - ha ormai perduto in gran parte i caratteri di celerita' e di immediatezza che gli erano propri), dal momento che anche in tal caso, l'interrogatorio viene in considerazione quale strumento di difesa offerto alla persona su cui incombe l'alea di un giudizio immediato. - S. nn. 190/1970, 55/1971, 255/1974, 26/1961, 52/1965.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 502 e 503 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono che il difensore dell'imputato abbia il diritto di assistere al sommario interrogatorio del medesimo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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