Corte costituzionale

Sentenza n. 168/1976

Corte cost., sent. 14 luglio 1976, n. 168

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
168/1976
Data di deposito
14 luglio 1976
Data di decisione
12 luglio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:168

Norme oggetto del giudizio

  • art. 70, ultimo co., codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 8436

Il principio sancito nell'art. 25, comma primo, della Costituzione (a norma del quale nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge) non esclude che l'esigenza di assicurare l'indipendenza e l'imparzialita' del giudizio (nell'interesse dell'andamento della giustizia e in quello particolare della difesa dell'imputato) e di non compromettere la continuita' e la prontezza della funzione giurisdizionale, possano eccezionalmente giustificare la sottrazione di una controversia al giudice originariamente competente: sempre che, pero', la scelta del nuovo giudice discenda direttamente dalla legge e non venga affidata a scelte assolutamente discrezionali in ordine sia all'accertamento dei presupposti, cui e' subordinato il trasferimento stesso, sia alla designazione del nuovo giudice. Va pertanto ritenuta non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 70 u.c. c.p.p. (il quale prevede che, se per astensione o per ricusazione venga a mancare in un collegio il numero legale, il presidente della Corte o del tribunale rimette il procedimento ad un'altra sezione della stessa Corte o dello stesso tribunale o ad un'altra Corte limitrofa ovvero ad un tribunale limitrofo dello stesso distretto) sollevata in riferimento all'art. 125, comma primo, Cost.. Anche in questo caso, invero, lo spostamento di competenza dipende dall'accertamento obbiettivo di fatti ipotizzati dalla legge e mira ad assicurare la continuita' ed efficienza della funzione giurisdizionale e, al tempo stesso, l'indipendenza e l'imparzialita' del giudizio con la tutela del diritto di difesa. La discrezionalita' nell'individuazione del nuovo giudice (che del resto ben difficilmente potrebbe essere eliminata senza dar luogo ad altri inconvenienti) e' dalla legge contenuta entro limiti ristretti in quanto la scelta va effettuata tra le sedi giudiziarie limitrofe e, per quanto concerne il tribunale, tra quelle limitrofe dello stesso distretto. - S. nn. 50/1963, 109/1963, 150/1963, 173/1970, 71/1975, 143/1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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