Corte costituzionale
Sentenza n. 168/1976
Corte cost., sent. 14 luglio 1976, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 168/1976
- Data di deposito
- 14 luglio 1976
- Data di decisione
- 12 luglio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:168
Norme oggetto del giudizio
- art. 70, ultimo co., codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8436
Il principio sancito nell'art. 25, comma primo, della Costituzione (a norma del quale nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge) non esclude che l'esigenza di assicurare l'indipendenza e l'imparzialita' del giudizio (nell'interesse dell'andamento della giustizia e in quello particolare della difesa dell'imputato) e di non compromettere la continuita' e la prontezza della funzione giurisdizionale, possano eccezionalmente giustificare la sottrazione di una controversia al giudice originariamente competente: sempre che, pero', la scelta del nuovo giudice discenda direttamente dalla legge e non venga affidata a scelte assolutamente discrezionali in ordine sia all'accertamento dei presupposti, cui e' subordinato il trasferimento stesso, sia alla designazione del nuovo giudice. Va pertanto ritenuta non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 70 u.c. c.p.p. (il quale prevede che, se per astensione o per ricusazione venga a mancare in un collegio il numero legale, il presidente della Corte o del tribunale rimette il procedimento ad un'altra sezione della stessa Corte o dello stesso tribunale o ad un'altra Corte limitrofa ovvero ad un tribunale limitrofo dello stesso distretto) sollevata in riferimento all'art. 125, comma primo, Cost.. Anche in questo caso, invero, lo spostamento di competenza dipende dall'accertamento obbiettivo di fatti ipotizzati dalla legge e mira ad assicurare la continuita' ed efficienza della funzione giurisdizionale e, al tempo stesso, l'indipendenza e l'imparzialita' del giudizio con la tutela del diritto di difesa. La discrezionalita' nell'individuazione del nuovo giudice (che del resto ben difficilmente potrebbe essere eliminata senza dar luogo ad altri inconvenienti) e' dalla legge contenuta entro limiti ristretti in quanto la scelta va effettuata tra le sedi giudiziarie limitrofe e, per quanto concerne il tribunale, tra quelle limitrofe dello stesso distretto. - S. nn. 50/1963, 109/1963, 150/1963, 173/1970, 71/1975, 143/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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