Corte costituzionale
Sentenza n. 166/1976
Corte cost., sent. 14 luglio 1976, n. 166
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 166/1976
- Data di deposito
- 14 luglio 1976
- Data di decisione
- 12 luglio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:166
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 2 luglio 1975
- art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 2 luglio 1975
- decreto del Ministro delle finanze del 23 luglio 1975
Parametri
- art. 43, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 20, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 36, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 21, ultimo co., regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 21, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 134, Costituzione
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 8425
Non risulta violato l'art. 21, ultimo comma, dello Statuto siciliano - il quale prescrive che il Presidente della Giunta regionale debba partecipare al Consiglio dei Ministri, con rango di Ministro e con voto deliberativo "nelle materie che interessano la Regione" - ove si tratti delibere che interessano tutta la comunita' nazionale, e solo in quanto in essa incluse, anche le singole regioni. Pertanto, non e' fondata - in riferimento a detta disposizione statutaria - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 2 luglio 1975, n. 288 (adottato in attuazione della riforma tributaria, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825), contenente nuove norme in tema di rimborso dell'IVA, in sostituzione dell'art. 38, commi quarto e quinto, d.P.R. 25 ottobre 1972, n. 633. - S. n. 34/1974.
Massima n. 8426
L'art. 1 d.P.R. 2 luglio 1975, n. 288 - che detta nuove disposizioni in tema di rimborso dell'IVA (in sostituzione dei commi quarto e quinto dell'art. 38 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633), stabilendo che ai rimborsi stessi provvedono gli uffici competenti, utilizzando i fondi della riscossione prima del loro versamento all'erario, salvo l'eventuale sussidiario ricorso agli stanziamenti di bilancio - mira ad integrare e correggere, sul piano nazionale, e con carattere di generalita', la disciplina dell'imposta in attuazione della riforma tributaria, apprestando un congegno maggiormente atto a snellire e facilitare la procedura del rimborso (senza il necessario passaggio delle somme per il bilancio in entrata e in uscita, che causava ritardi per i contribuenti ed oneri di interessi per lo Stato), in aderenza all'effettivo gettito del tributo corrispondente a quanto perviene in via definitiva all'erario (differenza fra quanto il contribuente e' tenuto a pagare sui beni ceduti e servizi prestati, e quanto di iva ha pagato per l'acquisizione dei beni ceduti e dei servizi inerenti all'attivita' economica espletata). La spettanza alla Regione siciliana di tutte le entrate "riscosse" nell'ambito del suo territorio non puo' che riferirsi al gettito effettivo dell'IVA, depurato dei dovuti rimborsi. Inoltre, va considerato che al coordinamento tra riforma tributaria e disciplina delle entrate della Regione provvede l'art. 12, comma secondo, n. 4, della legge delega n. 825 del 1971, che all'uopo designa la Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto, per l'elaborazione di norme da deliberare in sede di Consiglio dei Ministri e da emanare con decreto legislativo. E' in tale sede che possono essere valutati gli inconvenienti lamentati dalla Regione ed accordata appropriata tutela agli interessi regionali. E' pertanto infondata - in riferimento agli artt. 36 e 43 dello Statuto siciliano e 2 d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - la questione di legittimita' costituzionale della disposizione sopraindicata. - S. nn. 9/1957, 71/1973, 81/1983, 116/1973.
Massima n. 8427
L'art. 1 del d.P.R. 2 luglio 1975, n. 288 (che modifica il quinto comma dell'art. 38 d.P.R. n. 633 del 1972), demandando a un decreto ministeriale di stabilire le modalita' di esecuzione dei rimborsi IVA, di dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa (fissando i termini relativi), nonche' di presentazione della contabilita' amministrativa, non vulnera la competenza legislativa della Regione Sicilia in materia di riscossione delle proprie entrate, ne' oblitera le connesse potesta' esecutive ed amministrative, sia perche' queste ultime devono esercitarsi negli stessi sensi ed entro gli stessi limiti del potere normativo, e sia perche' l'amministrazione statale puo' continuare ad avvalersi dei suoi uffici periferici nella regione per attuare la riforma dell'ordinamento tributario nazionale. Non e' pertanto fondata - in riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto siciliano e 8 d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (contenente norme di attuazione dello Statuto) - la questione di legittimita' costituzionale della disposizione suindicata.
Massima n. 8428
Nella materia tributaria la potesta' legislativa della Regione Sicilia ha carattere concorrente o sussidiario, e le connesse potesta' esecutive ed amministrative vanno esercitate negli stessi sensi ed entro i medesimi limiti. Cfr.: sentt. nn. 9 del 1957; 71/1973, 81/1973, 116/1973, 120/1966.
Massima n. 8429
Una volta riconosciuto che le norme poste a base del decreto impugnato dalla Regione (decreto 23 luglio 1975 emesso dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, avente ad oggetto "modalita' per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in materia di rimborso delle eccedenze dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)") sono immuni dai pretesi vizi di incostituzionalita', che nella materia di cui trattasi la potesta' legislativa della Regione ha carattere concorrente o sussidiario, e che le connesse potesta' esecutive ed amministrative vanno esercitate negli stessi sensi ed entro gli stessi limiti in modo che le due attivita' procedano in parallelo, si rivelano infondate le doglianze mosse in proposito con il ricorso per regolamento di competenza. Pertanto, va dichiarato che il potere di emanare il provvedimento in questione spetta allo Stato, e non alla Regione Sicilia.
Massima n. 8430
E' demandato esclusivamente alla Corte costituzionale di giudicare sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni, e specificamente di sospendere per gravi ragioni, in pendenza del giudizio, l'esecuzione di atti che hanno dato luogo al conflitto. Non spetta pertanto alla Regione la potesta' di disapplicare l'atto statale ritenuto invasivo della sua competenza.
Massima n. 8431
Viola l'art. 134 Cost. la Regione che, contemporaneamente all'esperimento del ricorso per regolamento di competenza e senza nemmeno attenderne l'esito, disapplichi l'atto statale impugnato, facendo leva sugli stessi argomenti e sugli stessi parametri posti a base del suo ricorso, in quanto non le e' consentito dal sistema instaurato dalla Costituzione farsi giustizia da se', rimuovendo le denunciate turbative e ripristinando il preesistente regime.
Massima n. 8432
Non spetta alla Regione Sicilia il potere di disapplicare il decreto 23 luglio 1975 emesso dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, in materia di rimborso delle eccedenze dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni; deve essere pertanto annullato il decreto 29 agosto 1975 emesso dall'Assessorato per le finanze della Regione, avente ad oggetto "modalita' per l'esecuzione dei rimborsi IVA nell'ambito del territorio della Regione Sicilia".
Massima n. 8433
Se e' vero che ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per regolamento di competenza deve contenere l'indicazione delle disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate, e' pero' altrettanto vero che la mancata espressa menzione di tali norme non da' luogo alla inammissibilita' del ricorso allorche' non possono sorgere dubbi sulla loro individuazione (come, nella specie, in virtu' dell'esplicito riferimento alle sentenze della Corte che delle norme ritenute violate avevano fatto applicazione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 2 luglio 1975, n. 288 ("disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni"), sollevata, in riferimento agli artt. 20, 21, 36 e 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con r.d.lg.vo 15 maggio 1946, n. 455, ed agli artt. 2 ed 8 delle Norme di attuazione dello stesso Statuto in materia finanziaria, emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dal Presidente della Giunta regionale siciliana con il ricorso in epigrafe;
b) dichiara che spetta allo Stato il potere di emanare il decreto 23 luglio 1975, emesso dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, avente ad oggetto "modalità per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni";
c) dichiara che non spetta alla Regione siciliana il potere di disapplicare il decreto 23 luglio 1975, di cui sub b), e, pertanto, annulla il decreto 29 agosto 1975, emesso dall'Assessore per le finanze della Regione siciliana, avente ad oggetto "modalità per l'esecuzione dei rimborsi IVA nell'ambito del territorio della Regione siciliana".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze