Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1976

Corte cost., sent. 7 luglio 1976, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
161/1976
Data di deposito
7 luglio 1976
Data di decisione
24 giugno 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:161

Norme oggetto del giudizio

  • art. 79, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
  • art. 80, comma 12, legge n. 62 del 14 febbraio 1974

Parametri

Massime

Massima n. 8417

La norma contenuta nell'art. 79, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 - abrogata dal nuovo testo dell'art. 80, dodicesimo comma, del t.u., introdotto dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, ma ultrattiva perche' piu' favorevole all'imputato - nel prevedere come fatto di reato (l'incauto affidamento di veicolo a persona non munita di patente che abbia superato l'esame di guida), e nel sottoporre tale ipotesi allo stesso regime sanzionatorio dell'incauto affidamento di veicolo a persona che non abbia superato i predetti esami, non viola l'art. 3 Cost. per disparita' di trattamento rispetto all'attuale disciplina - risultante dall'art. 80, quindicesimo comma, del cit. t.u., introdotto con la cit. legge n. 62 del 1974 - che ha degradato ad illecito amministrativo la guida senza patente da parte di chi abbia superato i prescritti esami di idoneita' alla guida. Le due ipotesi normative sono, infatti, del tutto autonome nella loro rispettiva ratio, la cui valutazione e' riservata alla discrezionalita' legislativa. D'altronde, il divieto penalmente sanzionato con la norma denunziata e' volto ad evitare che il noleggiatore consegni un automezzo a persona la cui abilita' nella guida egli, spesso, non e' in grado di conoscere, ingenerando un pericolo assai maggiore e piu' frequente di quello che puo' derivare dalla guida di chi dispone di un automezzo proprio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, terzo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Vigevano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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