Corte costituzionale
Sentenza n. 161/1976
Corte cost., sent. 7 luglio 1976, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/1976
- Data di deposito
- 7 luglio 1976
- Data di decisione
- 24 giugno 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 79, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 80, comma 12, legge n. 62 del 14 febbraio 1974
Parametri
Massime
Massima n. 8417
La norma contenuta nell'art. 79, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 - abrogata dal nuovo testo dell'art. 80, dodicesimo comma, del t.u., introdotto dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, ma ultrattiva perche' piu' favorevole all'imputato - nel prevedere come fatto di reato (l'incauto affidamento di veicolo a persona non munita di patente che abbia superato l'esame di guida), e nel sottoporre tale ipotesi allo stesso regime sanzionatorio dell'incauto affidamento di veicolo a persona che non abbia superato i predetti esami, non viola l'art. 3 Cost. per disparita' di trattamento rispetto all'attuale disciplina - risultante dall'art. 80, quindicesimo comma, del cit. t.u., introdotto con la cit. legge n. 62 del 1974 - che ha degradato ad illecito amministrativo la guida senza patente da parte di chi abbia superato i prescritti esami di idoneita' alla guida. Le due ipotesi normative sono, infatti, del tutto autonome nella loro rispettiva ratio, la cui valutazione e' riservata alla discrezionalita' legislativa. D'altronde, il divieto penalmente sanzionato con la norma denunziata e' volto ad evitare che il noleggiatore consegni un automezzo a persona la cui abilita' nella guida egli, spesso, non e' in grado di conoscere, ingenerando un pericolo assai maggiore e piu' frequente di quello che puo' derivare dalla guida di chi dispone di un automezzo proprio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, terzo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Vigevano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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