Corte costituzionale
Sentenza n. 159/1976
Corte cost., sent. 7 luglio 1976, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 159/1976
- Data di deposito
- 7 luglio 1976
- Data di decisione
- 24 giugno 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:159
Norme oggetto del giudizio
- art. 630, comma 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8415
Le modalita' di esercizio del diritto di difesa previste dall'art. 630 cod. proc. pen. sono tali da salvaguardare senz'altro il diritto stesso, avuto riguardo alle speciali caratteristiche della struttura del procedimento incidentale, e le possibilita' di difesa non subiscono variazioni neppure quando l'audizione del condannato non viene effettuata dallo stesso giudice che presiede, poi, alla decisione dell'incidente. Del resto, nel procedimento esecutivo, ristretto, in sostanza, a questioni ordinariamente di mero diritto, la comparizione di persona del condannato - peraltro facoltativa - e' consentita per un fine diverso da quello per il quale l'imputato e' convocato davanti al giudice dell'istruzione o del giudizio, per cui devesi considerare soltanto come mezzo di difesa congiunto ad altri mezzi verbali e scritti a lui spettanti, e questo vale anche quando la comparizione avviene tramite altro giudice. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 630 cit., nella parte in cui escluderebbe che il difensore dell'imputato detenuto in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione, possa essere posto in condizione di intervenire, previo avviso, dinanzi al giudice di sorveglianza o al pretore delegati per l'audizione. Cfr.: sent. n. 5 del 1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dal tribunale di Civitavecchia con ordinanza dell'11 dicembre 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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