Corte costituzionale
Sentenza n. 15/1976
Corte cost., sent. 22 gennaio 1976, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/1976
- Data di deposito
- 22 gennaio 1976
- Data di decisione
- 15 gennaio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge n. 641 del 28 luglio 1967
- art. 12, legge n. 2892 del 15 gennaio 1985
- art. 14, ultimo co., legge n. 641 del 28 luglio 1967
- art. 13, legge n. 2892 del 15 gennaio 1985
- legge n. 131 del 23 febbraio 1960
- art. 14, comma 2, legge n. 641 del 28 luglio 1967
Parametri
Massime
Massima n. 8162
Desumendosi dagli atti che il giudizio incidentale ha per oggetto l'indennita' di esproprio in quanto liquidata a norma dell'art. 14 legge 28 luglio 1967, n. 641, e vertendo il giudizio di legittimita' costituzionale sulla presunta illegittimita', per contrasto col principio di eguaglianza, dei criteri ivi sanciti ai fini della determinazione della indennita' stessa, cio' e' sufficiente ad evidenziare la rilevanza della questione sollevata ai fini della decisione del giudizio incidentale.
Massima n. 8163
Il sistema di determinazione dell'indennizzo previsto dall'art. 14 legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica, che recepisce i criteri di valutazione dell'indennita' di esproprio stabiliti dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della citta' di Napoli, e' aderente al particolare rilievo dell'interesse pubblico perseguito, ed attraverso la previsione di un sistema alternativo di accertamento degli indennizzi da versare ai proprietari dei fondi espropriati, con riferimento alla media del valore venale e dei fitti coacervati nell'ultimo decennio, ovvero, in difetto di locazioni accertate, alla media del valore venale e dell'imponibile catastale, mira all'individuazione di un presupposto obbiettivamente accertabile, in modo da garantire una certa uniformita' del trattamento risarcitorio fra i soggetti espropriati. D'altra parte tale sistema, prevedendo in ogni caso che nel calcolo entri sempre a far parte, come dato componente della media, il valore venale dell'immobile, contribuisce in modo determinante ad adeguare, sia pure entro certi limiti, l'ammontare degli indennizzi alla realta' dei valori economici, giungendo a garantire, in ogni caso, un indennizzo pari alla media fra valore venale e reddito imponibile catastale, cioe' pari ad una somma, nella generalita' dei casi, superiore alla meta' del valore venale. La razionalita' del sistema, e la rispondenza dei detti criteri al concetto fondamentale secondo cui l'indennizzo per esproprio non deve necessariamente corrispondere alla consistenza economica del bene espropriato, essendo sufficiente che esso costituisca, coma nella specie, un ristoro, anche parziale, purche' non meramente simbolico, escludono la fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma impugnata, sollevata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza per la pretesa diversita' di trattamento fra proprietari espropriati in epoche diverse derivante dalla diversita' delle liquidazioni collegata alla progressiva svalutazione monetaria. - v. S. n. 155/1972.
Massima n. 8164
Il sistema di determinazione dell'indennizzo previsto dall'art. 14 legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica, che recepisce i criteri di valutazione della indennita' di esproprio stabiliti dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della citta' di Napoli, e' aderente al particolare rilievo dell'interesse pubblico perseguito, ed attraverso la previsione di un sistema alternativo di accertamento degli indennizzi da versare ai proprietari dei fondi espropriati con riferimento alla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio ovvero, in difetto di locazioni accertate, alla media del valore venale e dell'imponibile catastale, mira all'individuazione di un presupposto obbiettivamente accertabile, in modo da garantire una certa uniformita' del trattamento risarcitorio fra i soggetti espropriati. Con cio' e' da escludere che il detto sistema istituisca una irrazionale diversita' di trattamento a danno di proprietari conduttori in proprio, giacche' la finalita' del sistema postula il ricorso a parametri di certa identificazione, ed il riferimento all'imponibile catastale, rappresentando una della soluzioni piu' conducenti ai fini perseguiti, in mancanza del dato costituito dal canone di locazione, e' da ritenere non in contrasto con quei criteri di ragionevolezza il cui riconoscimento e' sufficiente ad escludere ogni sindacato in sede di giudizio di legittimita' costituzionale circa l'uso del potere discrezionale del legislatore.
Massima n. 8165
Il sistema di determinazione dell'indennizzo previsto dall'art. 14 legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica, che recepisce i criteri di valutazione della indennita' di esproprio stabiliti dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della citta' di Napoli, attraverso la previsione di un sistema alternativo di accertamento degli indennizzi da versare ai proprietari dei fondi espropriati con riferimento alla media di valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio ovvero, in difetto di locazioni accertate, alla media del valore venale e dell'imponibile catastale, non concreta una posizione di privilegio a favore dei proprietari di fondi urbani anche se consente a questi di ricevere, per effetto dell'aggiornamento annuale dell'imponibile catastale disposto per i fondi stessi dalla legge 23 febbraio 1960,n. 131, un indennizzo piu' adeguato alla svalutazione monetaria di quello liquidato ai proprietari di fondi rustici, ancorato ad un imponibile catastale non piu' rivalutato dal 1947. Invero, il variare del valore dei fondi rustici e' legato essenzialmente al mutare della qualita' di cultura e classe di produttivita' dei fondi stessi, mentre quello di fondi urbani e' determinato dall'imponente e preponderante fenomeno del variare delle condizioni urbanistiche, il che si risolve in una maggiore capacita' di incremento di valore dei fondi urbani rispetto a quelli rustici e fornisce una razionale giustificazione della maggiore aderenza alla realta' economica del meccanismo di aggiornamento in esame, la cui funzione si svolge, del resto, nel senso dell'incremento di tributi cui i fondi sono sottoposti, oltre che nel senso dell'incremento dell'indennizzo spettante ai proprietari nel caso di espropriazione in forza della norma impugnata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967 n. 641 (Norme sulla edilizia scolastica e universitaria) che ha recepito gli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento della città di Napoli, questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe del tribunale di Sanremo, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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