Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1976

Corte cost., sent. 22 gennaio 1976, n. 15

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
15/1976
Data di deposito
22 gennaio 1976
Data di decisione
15 gennaio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:15

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, legge n. 641 del 28 luglio 1967
  • art. 12, legge n. 2892 del 15 gennaio 1985
  • art. 14, ultimo co., legge n. 641 del 28 luglio 1967
  • art. 13, legge n. 2892 del 15 gennaio 1985
  • legge n. 131 del 23 febbraio 1960
  • art. 14, comma 2, legge n. 641 del 28 luglio 1967

Parametri

Massime

Massima n. 8162

Desumendosi dagli atti che il giudizio incidentale ha per oggetto l'indennita' di esproprio in quanto liquidata a norma dell'art. 14 legge 28 luglio 1967, n. 641, e vertendo il giudizio di legittimita' costituzionale sulla presunta illegittimita', per contrasto col principio di eguaglianza, dei criteri ivi sanciti ai fini della determinazione della indennita' stessa, cio' e' sufficiente ad evidenziare la rilevanza della questione sollevata ai fini della decisione del giudizio incidentale.

Massima n. 8163

Il sistema di determinazione dell'indennizzo previsto dall'art. 14 legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica, che recepisce i criteri di valutazione dell'indennita' di esproprio stabiliti dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della citta' di Napoli, e' aderente al particolare rilievo dell'interesse pubblico perseguito, ed attraverso la previsione di un sistema alternativo di accertamento degli indennizzi da versare ai proprietari dei fondi espropriati, con riferimento alla media del valore venale e dei fitti coacervati nell'ultimo decennio, ovvero, in difetto di locazioni accertate, alla media del valore venale e dell'imponibile catastale, mira all'individuazione di un presupposto obbiettivamente accertabile, in modo da garantire una certa uniformita' del trattamento risarcitorio fra i soggetti espropriati. D'altra parte tale sistema, prevedendo in ogni caso che nel calcolo entri sempre a far parte, come dato componente della media, il valore venale dell'immobile, contribuisce in modo determinante ad adeguare, sia pure entro certi limiti, l'ammontare degli indennizzi alla realta' dei valori economici, giungendo a garantire, in ogni caso, un indennizzo pari alla media fra valore venale e reddito imponibile catastale, cioe' pari ad una somma, nella generalita' dei casi, superiore alla meta' del valore venale. La razionalita' del sistema, e la rispondenza dei detti criteri al concetto fondamentale secondo cui l'indennizzo per esproprio non deve necessariamente corrispondere alla consistenza economica del bene espropriato, essendo sufficiente che esso costituisca, coma nella specie, un ristoro, anche parziale, purche' non meramente simbolico, escludono la fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma impugnata, sollevata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza per la pretesa diversita' di trattamento fra proprietari espropriati in epoche diverse derivante dalla diversita' delle liquidazioni collegata alla progressiva svalutazione monetaria. - v. S. n. 155/1972.

Massima n. 8164

Il sistema di determinazione dell'indennizzo previsto dall'art. 14 legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica, che recepisce i criteri di valutazione della indennita' di esproprio stabiliti dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della citta' di Napoli, e' aderente al particolare rilievo dell'interesse pubblico perseguito, ed attraverso la previsione di un sistema alternativo di accertamento degli indennizzi da versare ai proprietari dei fondi espropriati con riferimento alla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio ovvero, in difetto di locazioni accertate, alla media del valore venale e dell'imponibile catastale, mira all'individuazione di un presupposto obbiettivamente accertabile, in modo da garantire una certa uniformita' del trattamento risarcitorio fra i soggetti espropriati. Con cio' e' da escludere che il detto sistema istituisca una irrazionale diversita' di trattamento a danno di proprietari conduttori in proprio, giacche' la finalita' del sistema postula il ricorso a parametri di certa identificazione, ed il riferimento all'imponibile catastale, rappresentando una della soluzioni piu' conducenti ai fini perseguiti, in mancanza del dato costituito dal canone di locazione, e' da ritenere non in contrasto con quei criteri di ragionevolezza il cui riconoscimento e' sufficiente ad escludere ogni sindacato in sede di giudizio di legittimita' costituzionale circa l'uso del potere discrezionale del legislatore.

Massima n. 8165

Il sistema di determinazione dell'indennizzo previsto dall'art. 14 legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica, che recepisce i criteri di valutazione della indennita' di esproprio stabiliti dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della citta' di Napoli, attraverso la previsione di un sistema alternativo di accertamento degli indennizzi da versare ai proprietari dei fondi espropriati con riferimento alla media di valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio ovvero, in difetto di locazioni accertate, alla media del valore venale e dell'imponibile catastale, non concreta una posizione di privilegio a favore dei proprietari di fondi urbani anche se consente a questi di ricevere, per effetto dell'aggiornamento annuale dell'imponibile catastale disposto per i fondi stessi dalla legge 23 febbraio 1960,n. 131, un indennizzo piu' adeguato alla svalutazione monetaria di quello liquidato ai proprietari di fondi rustici, ancorato ad un imponibile catastale non piu' rivalutato dal 1947. Invero, il variare del valore dei fondi rustici e' legato essenzialmente al mutare della qualita' di cultura e classe di produttivita' dei fondi stessi, mentre quello di fondi urbani e' determinato dall'imponente e preponderante fenomeno del variare delle condizioni urbanistiche, il che si risolve in una maggiore capacita' di incremento di valore dei fondi urbani rispetto a quelli rustici e fornisce una razionale giustificazione della maggiore aderenza alla realta' economica del meccanismo di aggiornamento in esame, la cui funzione si svolge, del resto, nel senso dell'incremento di tributi cui i fondi sono sottoposti, oltre che nel senso dell'incremento dell'indennizzo spettante ai proprietari nel caso di espropriazione in forza della norma impugnata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967 n. 641 (Norme sulla edilizia scolastica e universitaria) che ha recepito gli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento della città di Napoli, questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe del tribunale di Sanremo, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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