Corte costituzionale
Sentenza n. 144/1976
Corte cost., sent. 22 giugno 1976, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 144/1976
- Data di deposito
- 22 giugno 1976
- Data di decisione
- 15 giugno 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 129, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 20 dicembre 1973
- art. 129, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 20 dicembre 1973
- art. 20, legge n. 376 del 5 giugno 1951
Parametri
Massime
Massima n. 8388
Poiche' nel riordinamento organico della materia, effettuato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e' stata dettata una disciplina uniforme, intesa ad eliminare il cumulo per le varie categorie di dipendenti statali (art. 6) e, in ispecie, per gli operai (art. 129); e nessuna incidenza puo' avere, tenuto conto del contesto normativo in cui si inquadra la nuova disposizione, il dato puramente formale che siano state ripetute, con espressioni sostanzialmente identiche, le disposizioni gia' dichiarate illegittime; non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 129, secondo e terzo comma, del citato d.P.R. n. 1092 del 1973 (che dispone il subingresso dello Stato nei diritti alla pensione relativa alle assicurazioni obbligatorie degli operai nominati in ruolo anteriormente al 1x gennaio 1956 e dei loro aventi causa) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., deducendo che la norma denunciata, riproducendo il contenuto dell'art. 10, secondo e terzo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 117 del 1974) darebbe luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti di salariati statali ammessi al cumulo della pensione statale e della pensione INPS. Per il periodo antecedente all'1 luglio 1974 (data di entrata in vigore d.P.R. N. 1092 del 1973) la sentenza n. 117 del 1974 conserva tuttavia la sua operativita' riguardo ai provvedimenti cui e' applicabile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in relazione all'art. 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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