Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1976

Corte cost., sent. 22 giugno 1976, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
144/1976
Data di deposito
22 giugno 1976
Data di decisione
15 giugno 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:144

Norme oggetto del giudizio

  • art. 129, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 20 dicembre 1973
  • art. 129, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 20 dicembre 1973
  • art. 20, legge n. 376 del 5 giugno 1951

Parametri

Massime

Massima n. 8388

Poiche' nel riordinamento organico della materia, effettuato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e' stata dettata una disciplina uniforme, intesa ad eliminare il cumulo per le varie categorie di dipendenti statali (art. 6) e, in ispecie, per gli operai (art. 129); e nessuna incidenza puo' avere, tenuto conto del contesto normativo in cui si inquadra la nuova disposizione, il dato puramente formale che siano state ripetute, con espressioni sostanzialmente identiche, le disposizioni gia' dichiarate illegittime; non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 129, secondo e terzo comma, del citato d.P.R. n. 1092 del 1973 (che dispone il subingresso dello Stato nei diritti alla pensione relativa alle assicurazioni obbligatorie degli operai nominati in ruolo anteriormente al 1x gennaio 1956 e dei loro aventi causa) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., deducendo che la norma denunciata, riproducendo il contenuto dell'art. 10, secondo e terzo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 117 del 1974) darebbe luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti di salariati statali ammessi al cumulo della pensione statale e della pensione INPS. Per il periodo antecedente all'1 luglio 1974 (data di entrata in vigore d.P.R. N. 1092 del 1973) la sentenza n. 117 del 1974 conserva tuttavia la sua operativita' riguardo ai provvedimenti cui e' applicabile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in relazione all'art. 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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