Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1976

Corte cost., sent. 26 maggio 1976, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
133/1976
Data di deposito
26 maggio 1976
Data di decisione
19 maggio 1976
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:133

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1034 del 18 dicembre 1970
  • art. 9, legge n. 833 del 26 novembre 1969
  • art. 56, decreto-legge n. 765 del 26 ottobre 1970

Parametri

Massime

Massima n. 8372

L'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 9 legge 26 novembre 1969, n. 833 (richiamato dall'art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034), denunciato in giudizio avente per oggetto la restituzione della cauzione, non puo' in alcun modo influire sulla decisione della causa di merito che si fonda sulla avvenuta scadenza del contratto, e quindi sulla cessata funzione della garanzia. E' pertanto inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione - interpretata nel senso dell'obbligatorieta' inderogabile del deposito cauzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in giudizio vertente sulla restituzione, a seguito di cessazione del rapporto di locazione, di una cauzione volontariamente versata (dal locatore, peraltro anteriormente alla emanazione della legge impugnata).

Massima n. 8373

La dichiarazione di illegittimita' di una norma che impone un obbligo non significa rendere illegittimo il comportamento conforme a tale obbligo, ma semplicemente renderlo facoltativo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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