Corte costituzionale
Sentenza n. 133/1976
Corte cost., sent. 26 maggio 1976, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 133/1976
- Data di deposito
- 26 maggio 1976
- Data di decisione
- 19 maggio 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:133
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1034 del 18 dicembre 1970
- art. 9, legge n. 833 del 26 novembre 1969
- art. 56, decreto-legge n. 765 del 26 ottobre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 8372
L'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 9 legge 26 novembre 1969, n. 833 (richiamato dall'art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034), denunciato in giudizio avente per oggetto la restituzione della cauzione, non puo' in alcun modo influire sulla decisione della causa di merito che si fonda sulla avvenuta scadenza del contratto, e quindi sulla cessata funzione della garanzia. E' pertanto inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione - interpretata nel senso dell'obbligatorieta' inderogabile del deposito cauzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in giudizio vertente sulla restituzione, a seguito di cessazione del rapporto di locazione, di una cauzione volontariamente versata (dal locatore, peraltro anteriormente alla emanazione della legge impugnata).
Massima n. 8373
La dichiarazione di illegittimita' di una norma che impone un obbligo non significa rendere illegittimo il comportamento conforme a tale obbligo, ma semplicemente renderlo facoltativo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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