Corte costituzionale
Sentenza n. 132/1976
Corte cost., sent. 26 maggio 1976, n. 132
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 132/1976
- Data di deposito
- 26 maggio 1976
- Data di decisione
- 19 maggio 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:132
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 852 del 27 dicembre 1973
- art. 19, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
- art. 2, regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907
- art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Parametri
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 2, legge costituzionale n. 2 del 9 febbraio 1948
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 8363
L'art. 2 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, circoscrivono il potere delle Regioni di impugnare le leggi statali, direttamente in via di azione, entro precisi termini di decadenza, facendoli decorrere dal solo momento che sia oggettivamente certo e verificabile, e cioe' da quello della loro pubblicazione.
Massima n. 8364
Il criterio abitualmente adottato in materia di giustizia amministrativa per i ricorsi contro atti non aventi destinatari determinati, e quindi insuscettibili di notificazione o comunicazione (art. 2 del regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato r.d. 17 agosto 1907, n. 642, applicabile oggi, in forza del richiamo contenuto nell'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ai giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali), e' quello della decorrenza del termine della pubblicazione.
Massima n. 8365
I conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni debbono essere proposti entro sessanta giorni dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato (art. 39 della legge n. 87 del 1953). L'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato viene in considerazione soltanto in linea sussidiaria, quando manchino la pubblicazione o la notificazione, che la legge assume, agli effetti che qui interessano, come equipollenti.
Massima n. 8366
Alla regola risultante dall'art. 2 della legge cost. n. 1 del 1948 e dall'art. 32 della legge n. 87 del 1953 non e' consentito, in sede di applicazione, apportare particolari eccezioni, derogandovi allorche', per asserite ragioni di forza maggiore relativa all'ente legittimato al ricorso, questo non abbia avuto materiale conoscenza della legge, ostandovi sia considerazioni di ordine sistematico, inerenti alla natura ed efficacia proprie delle leggi (che non si trasformano di certo in atti recettizi, sol perche' impugnabili da Regioni e Provincie ad autonomia costituzionale), sia motivi pratici, attinenti alla fondamentale esigenza di certezza nei rapporti tra Stato e Regioni, cui la prefissione di termini di decadenza e' preordinata.
Massima n. 8367
L'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e l'art. 32 della legge n. 87 del 1953, assumendo come dies a quo la data della "pubblicazione" (senza ulteriori specificazioni), hanno sicuro riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Massima n. 8368
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a partire dal testo unico r.d. 24 settembre 1931, n. 1256, si e' ormai nettamente configurata come il momento essenziale e decisivo di quella piu' vasta operazione pubblicitaria, comprendente altresi' la c.d. inserzione del testo legislativo nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti (e' prassi costante, ad esempio, che il pericolo di vacatio sia fatto decorrere, per espressa disposizione contenuta nelle varie leggi, dalla pubblicazione nella Gazzetta).
Massima n. 8369
Quando l'ordinamento fa riferimento a pubblicazione nella Gazzetta, presuppone che questa (od il relativo Supplemento) sia, a sua volta, pubblicata, vale a dire messa in circolazione e percio' a disposizione del pubblico. Pubblicazione delle leggi "nella" Gazzetta (o "nel" Supplemento) non puo' che significare, doverosamente, pubblicazione altresi' "della" Gazzetta (o "del" Supplemento): senza di che sarebbe snaturato lo stesso istituto della pubblicazione degli atti normativi, che, anche storicamente, ha il fine di apprestare una situazione oggettiva di effettiva conoscibilita', da parte di tutti, degli atti medesimi.
Massima n. 8370
L'arrivo in ritardo della Gazzetta Ufficiale o del "Supplemento" in una localita' del territorio nazionale e' cosa diversa da una mancata o ritardata pubblicazione dello stesso. L'arrivo in ritardo del Supplemento della Gazzetta Ufficiale non e' circostanza tale da impedire che, usando la normale digilenza, un ente pubblico come la Provincia autonoma, che dispone dei necessari strumenti organizzativi anche per seguire, all'occorrenza l'iter delle leggi che possano interessarlo, sia in grado di essere tempestivamente informato della avvenuta pubblicazione della legge in questione nel Supplemento medesimo.
Massima n. 8371
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 della legge n. 87 del 1953, involgente, in realta', l'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1948, che rappresenta la vera fonte della norma della quale si denuncia il contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Presidente della Provincia di Bolzano nei confronti dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO - ASTUTI MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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