Corte costituzionale
Sentenza n. 131/1976
Corte cost., sent. 26 maggio 1976, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 131/1976
- Data di deposito
- 26 maggio 1976
- Data di decisione
- 19 maggio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:131
Norme oggetto del giudizio
- art. 140, decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959
- art. 143, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959
- art. 143, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959
- art. 142, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959
Parametri
Massime
Massima n. 8362
Le norme contenute negli artt. 142, secondo comma, e 143, primo e secondo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, sulla prenotazione a debito dei diritti, spese e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari in materia penale, civile e amministrativa, non violano l'art. 36, primo comma, Cost., sotto il profilo della non proporzionalita' della retribuzione. In materia penale (art. 142) non restano senza rimborso di spese le comunicazioni che, a norma del codice di procedura penale, devono aver luogo a mezzo del servizio postale; e non restano senza compenso gli atti richiesti dalle parti, purche' non ammesse al gratuito patrocinio. In materia civile e amministrativa (art. 143) le notificazioni a mezzo del servizio postale a richiesta del pubblico ministero o di un'amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio sono anticipate dallo Stato, restando solo i diritti prenotati a debito. In ogni caso, l'alea per il realizzo di taluni diritti e spese e' compensata sia dall'eventuale indennita' integrativa a carico dello Stato, sia da altre provvidenze (aggiunta di famiglia, contributo pensioni ecc.). Infine, il criterio di riparto delle somme eventualmente recuperate tra coloro che siano in attivita' di servizio e' un plausibile espediente pratico a carattere forfettario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 140, 142, secondo comma, e 143, primo e secondo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), sollevate, in riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione, dal tribunale dell'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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