Corte costituzionale

Sentenza n. 131/1976

Corte cost., sent. 26 maggio 1976, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
131/1976
Data di deposito
26 maggio 1976
Data di decisione
19 maggio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:131

Norme oggetto del giudizio

  • art. 140, decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959
  • art. 143, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959
  • art. 143, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959
  • art. 142, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959

Parametri

Massime

Massima n. 8362

Le norme contenute negli artt. 142, secondo comma, e 143, primo e secondo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, sulla prenotazione a debito dei diritti, spese e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari in materia penale, civile e amministrativa, non violano l'art. 36, primo comma, Cost., sotto il profilo della non proporzionalita' della retribuzione. In materia penale (art. 142) non restano senza rimborso di spese le comunicazioni che, a norma del codice di procedura penale, devono aver luogo a mezzo del servizio postale; e non restano senza compenso gli atti richiesti dalle parti, purche' non ammesse al gratuito patrocinio. In materia civile e amministrativa (art. 143) le notificazioni a mezzo del servizio postale a richiesta del pubblico ministero o di un'amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio sono anticipate dallo Stato, restando solo i diritti prenotati a debito. In ogni caso, l'alea per il realizzo di taluni diritti e spese e' compensata sia dall'eventuale indennita' integrativa a carico dello Stato, sia da altre provvidenze (aggiunta di famiglia, contributo pensioni ecc.). Infine, il criterio di riparto delle somme eventualmente recuperate tra coloro che siano in attivita' di servizio e' un plausibile espediente pratico a carattere forfettario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 140, 142, secondo comma, e 143, primo e secondo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), sollevate, in riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione, dal tribunale dell'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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