Corte costituzionale
Sentenza n. 124/1976
Corte cost., sent. 20 maggio 1976, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 124/1976
- Data di deposito
- 20 maggio 1976
- Data di decisione
- 7 maggio 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:124
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 3, legge n. 482 del 2 aprile 1968
Parametri
Massime
Massima n. 8351
L'art. 10 della legge 2 aprile 1968, n. 482, introduce, nel comma terzo, una speciale causa di risoluzione del rapporto di lavoro per quanto riguarda i mutilati ed invalidi assunti ope legis (che si affianca alle altre previste dall'art. 2 legge 15 luglio 1966, n. 604: giusta causa o giustificato motivo) prevedendo la possibilita' di licenziamento anche quando, a giudizio del collegio medico provinciale previsto dall'art. 20, sia accertata a richiesta dell'imprenditore, o dello stesso invalido, la perdita di ogni capacita lavorativa o un aggravamento di invalidita' di natura tale da essere di pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei compagni di lavoro, nonche' alla sicurezza degli impianti. E' pertanto inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione, per preteso contrasto con l'art. 24, commi primo e secondo, Cost., non risultando pertinente il richiamo alla idoneita' lavorativa fuori dello specifico schema e delle particolari modalita' dalla stessa dettate, ove il licenziamento impugnato dinanzi al giudice a quo sia avvenuto (come nel caso di specie) per motivi attinenti all'art. 1 legge n. 604 del 1966, e non risulti che sia stato provocato il giudizio dell'apposito collegio medico.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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