Corte costituzionale
Sentenza n. 123/1976
Corte cost., sent. 20 maggio 1976, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 123/1976
- Data di deposito
- 20 maggio 1976
- Data di decisione
- 7 maggio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:123
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 8350
La liberta' di manifestazione del pensiero trova i suoi limiti non solo nella tutela del buon costume ma anche nella necessita' di proteggere altri beni aventi rilievo costituzionale (sent. n. 19 del 1962; 25 del 1965; 87/1966 e 100 del 1966; 199 del 1972; 15/1973, 16/1973 e 133 del 1973; 20 del 1974). La tutela dell'economia pubblica non puo' dirsi estranea al contenuto e allo spirito della Costituzione. Invero, l'art. 41, pur riconoscendo la liberta' di iniziativa economica privata, stabilisce che essa non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale, la quale ha anche un contenuto economico (sent. n. 5/1962 e 54 del 1962 e 30 del 1965). L'art. 47 pone poi fra i fini della Repubblica l'incoraggiamento e la tutela del risparmio, la disciplina, il coordinamento e il controllo dell'esercizio del credito, il favore per il diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese. Non e' pertanto fondata - in riferimento all'art. 21 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 501 c.p., che, punendo il "rialzo e ribasso fraudolento di prezzi nel pubblico mercato o nelle borse di commercio" (c.d. delitto di aggiotaggio), mira a che non sia compromesso mediante una determinazione fraudolenta delle merci o delle quotazioni, l'interesse pubblico legato alla circolazione e allo scambio delle merci o dei valori.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 501 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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