Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1976

Corte cost., sent. 20 maggio 1976, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
120/1976
Data di deposito
20 maggio 1976
Data di decisione
7 maggio 1976
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:120

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8343

Sul terreno del processo civile e dei procedimenti speciali in particolare, l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore come causa impeditiva della decadenza per mancato rispetto di un termine perentorio e' ipotizzata in varie norme (artt. 294, commi primo e secondo, 668, comma primo, in seguito a sentenza n. 89 del 1972, 650, comma primo, cod. proc. civ.) ma manca una norma o un principio che ne consacri in generale la rilevanza. Ed anzi dall'art. 153 stesso codice si deduce l'improrogabilita' dei termini perentori.

Massima n. 8344

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del diritto di difesa, l'art. 650, comma primo, del codice di procedura civile nella parte in cui non consente la opposizione tardiva a decreto ingiuntivo da parte dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto medesimo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, proporre opposizione entro il termine prescritto. In tal caso infatti il soggetto al quale sia stato regolarmente notificato il decreto ingiuntivo, a differenza di quello in cui faccia decorrere il termine volontariamente o colposamente, viene a trovarsi nella materiale impossibilita' di agire in giudizio. E la tutela giurisdizionale, in contrasto col precetto costituzionale, non risulta adeguatamente ed effettivamente assicurata. Cfr.: sent. n. 89 del 1972, 106/1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 650, comma primo, del codice di procedura civile nella parte in cui non consente la opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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