Corte costituzionale
Sentenza n. 120/1976
Corte cost., sent. 20 maggio 1976, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/1976
- Data di deposito
- 20 maggio 1976
- Data di decisione
- 7 maggio 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:120
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 8343
Sul terreno del processo civile e dei procedimenti speciali in particolare, l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore come causa impeditiva della decadenza per mancato rispetto di un termine perentorio e' ipotizzata in varie norme (artt. 294, commi primo e secondo, 668, comma primo, in seguito a sentenza n. 89 del 1972, 650, comma primo, cod. proc. civ.) ma manca una norma o un principio che ne consacri in generale la rilevanza. Ed anzi dall'art. 153 stesso codice si deduce l'improrogabilita' dei termini perentori.
Massima n. 8344
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del diritto di difesa, l'art. 650, comma primo, del codice di procedura civile nella parte in cui non consente la opposizione tardiva a decreto ingiuntivo da parte dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto medesimo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, proporre opposizione entro il termine prescritto. In tal caso infatti il soggetto al quale sia stato regolarmente notificato il decreto ingiuntivo, a differenza di quello in cui faccia decorrere il termine volontariamente o colposamente, viene a trovarsi nella materiale impossibilita' di agire in giudizio. E la tutela giurisdizionale, in contrasto col precetto costituzionale, non risulta adeguatamente ed effettivamente assicurata. Cfr.: sent. n. 89 del 1972, 106/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 650, comma primo, del codice di procedura civile nella parte in cui non consente la opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze