Corte costituzionale
Sentenza n. 117/1976
Corte cost., sent. 20 maggio 1976, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 117/1976
- Data di deposito
- 20 maggio 1976
- Data di decisione
- 7 maggio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:117
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, lett.b, legge n. 339 del 2 aprile 1958
- art. 10, comma 2, lett.a, legge n. 339 del 2 aprile 1958
- art. 10, comma 2, lett.b, legge n. 339 del 2 aprile 1958
- art. 17, lett.a, legge n. 339 del 2 aprile 1958
- art. 16, comma 1, lett.a, legge n. 339 del 2 aprile 1958
- art. 16, comma 1, lett.b, legge n. 339 del 2 aprile 1958
- art. 2068, comma 2, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 8333
La distinzione posta dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, sul rapporto di lavoro domestico, tra personale impiegatizio e prestatori d'opera manuale, corrisponde a quella fra impiegati ed operai la quale, pur nella tendenza ad una sostanziale parificazione delle due categorie, resta nel sistema e puo', volta a volta, giustificare specifiche diversita' di trattamento, che vanno quindi valutate singolarmente in base al principio di eguaglianza. In particolare, per quanto riguarda le due categorie di addetti ai servizi domestici, la diversa lunghezza del periodo di ferie annuali (peraltro di modesta entita') trova giustificazione nelle peculiari esigenze della convivenza familiare; la diversita' nei termini di preavviso e' giustificata dalle maggiori difficolta' che il personale impiegatizio potrebbe incontrare nella ricerca di una nuova occupazione; infine la diversa misura della indennita' di anzianita', stante la natura e funzione di retribuzione differita che essa ha, va visto sotto il profilo della diversa qualita' di lavoro prestato dall'impiegato e dall'operaio. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, comma secondo, lett. a) e b); 16, comma primo, lett. a) e b); 17, lett. a) e b) della legge succitata, che disciplinano la durata delle ferie annuali, i termini di preavviso per la risoluzione del rapporto e la misura dell'indennita' di anzianita'; questione sollevata sotto il profilo di un'ingiustificata disparita' di trattamento che in tale normativa si riscontrerebbe tra impiegati e prestatori d'opera manuale nell'ambito del lavoro domestico. -S. nn. 16/1969, 27/1974, 27/1976.
Massima n. 8334
Il rapporto di lavoro domestico si differenzia essenzialmente, sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti interessati, da ogni altro rapporto di lavoro. Per quanto riguarda la sua regolamentazione - pur dopo la dichiarata illegittimita' costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, cod. civ., nella parte in cui disponeva che fossero sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti le prestazioni di servizi di carattere domestico (sent. n. 68 del 1969) - permane quella situazione di scarsa incisivita' dell'autonomia collettiva, ed e', quindi, tuttora preminente l'intervento del legislatore. Cfr.: sent. n. 101 del 1968.
Massima n. 8335
E' d'uopo ribadire che alla indennita' di anzianita' va riconosciuta natura e funzione di retribuzione differita. V., fra le tante, sent. n. 3 del 1966, 18/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, lettere a e b; 16, primo comma, lettere a e b; 17, lettere a e b, della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la tutela del rapporto di lavoro domestico, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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