Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1976

Corte cost., sent. 20 maggio 1976, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
117/1976
Data di deposito
20 maggio 1976
Data di decisione
7 maggio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:117

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, lett.b, legge n. 339 del 2 aprile 1958
  • art. 10, comma 2, lett.a, legge n. 339 del 2 aprile 1958
  • art. 10, comma 2, lett.b, legge n. 339 del 2 aprile 1958
  • art. 17, lett.a, legge n. 339 del 2 aprile 1958
  • art. 16, comma 1, lett.a, legge n. 339 del 2 aprile 1958
  • art. 16, comma 1, lett.b, legge n. 339 del 2 aprile 1958
  • art. 2068, comma 2, codice civile

Parametri

Massime

Massima n. 8333

La distinzione posta dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, sul rapporto di lavoro domestico, tra personale impiegatizio e prestatori d'opera manuale, corrisponde a quella fra impiegati ed operai la quale, pur nella tendenza ad una sostanziale parificazione delle due categorie, resta nel sistema e puo', volta a volta, giustificare specifiche diversita' di trattamento, che vanno quindi valutate singolarmente in base al principio di eguaglianza. In particolare, per quanto riguarda le due categorie di addetti ai servizi domestici, la diversa lunghezza del periodo di ferie annuali (peraltro di modesta entita') trova giustificazione nelle peculiari esigenze della convivenza familiare; la diversita' nei termini di preavviso e' giustificata dalle maggiori difficolta' che il personale impiegatizio potrebbe incontrare nella ricerca di una nuova occupazione; infine la diversa misura della indennita' di anzianita', stante la natura e funzione di retribuzione differita che essa ha, va visto sotto il profilo della diversa qualita' di lavoro prestato dall'impiegato e dall'operaio. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, comma secondo, lett. a) e b); 16, comma primo, lett. a) e b); 17, lett. a) e b) della legge succitata, che disciplinano la durata delle ferie annuali, i termini di preavviso per la risoluzione del rapporto e la misura dell'indennita' di anzianita'; questione sollevata sotto il profilo di un'ingiustificata disparita' di trattamento che in tale normativa si riscontrerebbe tra impiegati e prestatori d'opera manuale nell'ambito del lavoro domestico. -S. nn. 16/1969, 27/1974, 27/1976.

Massima n. 8334

Il rapporto di lavoro domestico si differenzia essenzialmente, sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti interessati, da ogni altro rapporto di lavoro. Per quanto riguarda la sua regolamentazione - pur dopo la dichiarata illegittimita' costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, cod. civ., nella parte in cui disponeva che fossero sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti le prestazioni di servizi di carattere domestico (sent. n. 68 del 1969) - permane quella situazione di scarsa incisivita' dell'autonomia collettiva, ed e', quindi, tuttora preminente l'intervento del legislatore. Cfr.: sent. n. 101 del 1968.

Massima n. 8335

E' d'uopo ribadire che alla indennita' di anzianita' va riconosciuta natura e funzione di retribuzione differita. V., fra le tante, sent. n. 3 del 1966, 18/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, lettere a e b; 16, primo comma, lettere a e b; 17, lettere a e b, della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la tutela del rapporto di lavoro domestico, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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