Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1976

Corte cost., sent. 20 maggio 1976, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
116/1976
Data di deposito
20 maggio 1976
Data di decisione
7 maggio 1976
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:116

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 2, 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947
  • art. 9, comma 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947
  • art. 36, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947

Parametri

Massime

Massima n. 8332

Mentre l'art 2121 del cod. civ. dispone che le indennita' di cui ai precedenti artt. 2118 (licenziamento) e 2120 (preavviso) debbono calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, il primo comma dell'art. 9 D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, in caso di cessazione del rapporto di impiego non di ruolo stabilisce che l'indennita' sia commisurata alla "sola" retribuzione in godimento all'atto della cessazione stessa. Inoltre, secondo il citato art. 9, l'indennita' di preavviso non va corrisposta in caso di morte del prestatore d'opera, mentre, secondo l'art. 2122 cod. civ., in tal caso sono dovute le indennita' in esame. Il differente trattamento che cosi' viene usato nei confronti del personale non di ruolo della pubblica Amministrazione non trova riscontro e giustificazione in una situazione giuridica o di fatto di codesto personale, che anzi, pur non potendosi negare l'esistenza di profili ed elementi per cui il rapporto d'impiego pubblico debba essere tenuto distinto da quello di impiego privato, esistono sicuri punti di contatto o di identita', fra cui rientrano quelle in considerazione. Con cio' la norma impugnata ha posto in essere una disparita' di trattamento di situazioni assimilabili non razionalmente giustificata, e deve pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima perche' in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi primo e secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato), nella parte in cui dispone che l'indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto è commisurata alla sola retribuzione e nella parte in cui prevede la corresponsione dell'indennità di preavviso per il solo caso di licenziamento per motivi non disciplinari e non anche per quello di decesso del dipendente.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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