Corte costituzionale
Sentenza n. 116/1976
Corte cost., sent. 20 maggio 1976, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 116/1976
- Data di deposito
- 20 maggio 1976
- Data di decisione
- 7 maggio 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:116
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 2, 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947
- art. 9, comma 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947
- art. 36, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947
Parametri
Massime
Massima n. 8332
Mentre l'art 2121 del cod. civ. dispone che le indennita' di cui ai precedenti artt. 2118 (licenziamento) e 2120 (preavviso) debbono calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, il primo comma dell'art. 9 D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, in caso di cessazione del rapporto di impiego non di ruolo stabilisce che l'indennita' sia commisurata alla "sola" retribuzione in godimento all'atto della cessazione stessa. Inoltre, secondo il citato art. 9, l'indennita' di preavviso non va corrisposta in caso di morte del prestatore d'opera, mentre, secondo l'art. 2122 cod. civ., in tal caso sono dovute le indennita' in esame. Il differente trattamento che cosi' viene usato nei confronti del personale non di ruolo della pubblica Amministrazione non trova riscontro e giustificazione in una situazione giuridica o di fatto di codesto personale, che anzi, pur non potendosi negare l'esistenza di profili ed elementi per cui il rapporto d'impiego pubblico debba essere tenuto distinto da quello di impiego privato, esistono sicuri punti di contatto o di identita', fra cui rientrano quelle in considerazione. Con cio' la norma impugnata ha posto in essere una disparita' di trattamento di situazioni assimilabili non razionalmente giustificata, e deve pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima perche' in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi primo e secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato), nella parte in cui dispone che l'indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto è commisurata alla sola retribuzione e nella parte in cui prevede la corresponsione dell'indennità di preavviso per il solo caso di licenziamento per motivi non disciplinari e non anche per quello di decesso del dipendente.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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