Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1976

Corte cost., sent. 6 maggio 1976, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
111/1976
Data di deposito
6 maggio 1976
Data di decisione
23 aprile 1976
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Guido Astuti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:111

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro delle finanze del 14 agosto 1974
  • decreto del Ministro delle finanze del 28 ottobre 1974
  • decreto del Ministro delle finanze del 10 maggio 1974

Parametri

  • art. 134, Costituzione
  • art. 40, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 41, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 8326

Nella esperienza attuativa delle norme sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni (artt. 134 Cost. e 39 - 41 legge 11 marzo 1953, n. 87), quale si e' riflessa nella giurisprudenza della Corte, la nozione del conflitto si e' in certo senso estesa anche ad ipotesi in cui non tanto veniva contestata l'appartenenza del potere concretamente esercitato, quanto l'esercizio di tale potere, idoneo a determinare una lesione della sfera di attribuzione del soggetto ricorrente. Ma anche in tali ipotesi, oggetto della decisione e' stato pur sempre l'accertamento della spettanza di una competenza, con l'eventuale conseguente annullamento dell'atto adottato dal soggetto ritenuto privo del relativo potere, o comunque riconosciuto responsabile di invasione o menomazione della sfera di competenza propria dell'altro. Perche' possa configurarsi il conflitto (art. 39, ultimo comma, legge n. 87 del 1953) e' inoltre necessario che la competenza che si pretende invasa o menomata sia determinata da una norma formalmente costituzionale. Anche norme di legge ordinaria possono concorrere a configurare il parametro, in quanto integrative o esecutive di norme costituzionali di competenza: ma queste ultime soltanto costituiscono la fonte del potere che si invoca e si assume invaso, e l'interesse a ricorrere per conflitto di attribuzione si concreta precisamente nella difesa dell'integrita' delle competenze costituzionalmente garantite. Pertanto, sotto entrambi gli aspetti, sono inammissibili i ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, con i quali si denunciano per conflitto di attribuzione, i decreti del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura, in data, rispettivamente, 10 maggio, 14 agosto e 28 ottobre 1974, con i quali vengono individuati (secondo i ricorsi incompiutamente) bene forestali gia' statali trasferiti alle Regioni. Atteso che la questione sollevata, si esaurisce in una effettiva e diretta vindicatio rerum non incidente sulle competenze, e da risolversi in sede di interpretazione e applicazione dell'art. 11, quinto comma, della legge ordinaria n. 281 del 1970, non offrendo un puntuale parametro costituzionale il riferimento delle ricorrenti alle enunciative di carattere generale contenute negli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Mentre ne va segnalata la differenza rispetto ad altri casi in cui la Corte ebbe gia' a statuire circa l'appartenenza di beni allo Stato o ad una Regione, ma in occasione di conflitti di attribuzione, come tali riconosciuti, in particolare quello deciso con sentenza n. 31 del 1959.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro lo Stato dalle Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, in relazione ai decreti di cui in epigrafe emanati dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 10 maggio 1974, 14 agosto 1974, 28 ottobre 1974.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

Testo integrale

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