Corte costituzionale
Sentenza n. 111/1976
Corte cost., sent. 6 maggio 1976, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/1976
- Data di deposito
- 6 maggio 1976
- Data di decisione
- 23 aprile 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:111
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro delle finanze del 14 agosto 1974
- decreto del Ministro delle finanze del 28 ottobre 1974
- decreto del Ministro delle finanze del 10 maggio 1974
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 40, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 41, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 8326
Nella esperienza attuativa delle norme sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni (artt. 134 Cost. e 39 - 41 legge 11 marzo 1953, n. 87), quale si e' riflessa nella giurisprudenza della Corte, la nozione del conflitto si e' in certo senso estesa anche ad ipotesi in cui non tanto veniva contestata l'appartenenza del potere concretamente esercitato, quanto l'esercizio di tale potere, idoneo a determinare una lesione della sfera di attribuzione del soggetto ricorrente. Ma anche in tali ipotesi, oggetto della decisione e' stato pur sempre l'accertamento della spettanza di una competenza, con l'eventuale conseguente annullamento dell'atto adottato dal soggetto ritenuto privo del relativo potere, o comunque riconosciuto responsabile di invasione o menomazione della sfera di competenza propria dell'altro. Perche' possa configurarsi il conflitto (art. 39, ultimo comma, legge n. 87 del 1953) e' inoltre necessario che la competenza che si pretende invasa o menomata sia determinata da una norma formalmente costituzionale. Anche norme di legge ordinaria possono concorrere a configurare il parametro, in quanto integrative o esecutive di norme costituzionali di competenza: ma queste ultime soltanto costituiscono la fonte del potere che si invoca e si assume invaso, e l'interesse a ricorrere per conflitto di attribuzione si concreta precisamente nella difesa dell'integrita' delle competenze costituzionalmente garantite. Pertanto, sotto entrambi gli aspetti, sono inammissibili i ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, con i quali si denunciano per conflitto di attribuzione, i decreti del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura, in data, rispettivamente, 10 maggio, 14 agosto e 28 ottobre 1974, con i quali vengono individuati (secondo i ricorsi incompiutamente) bene forestali gia' statali trasferiti alle Regioni. Atteso che la questione sollevata, si esaurisce in una effettiva e diretta vindicatio rerum non incidente sulle competenze, e da risolversi in sede di interpretazione e applicazione dell'art. 11, quinto comma, della legge ordinaria n. 281 del 1970, non offrendo un puntuale parametro costituzionale il riferimento delle ricorrenti alle enunciative di carattere generale contenute negli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Mentre ne va segnalata la differenza rispetto ad altri casi in cui la Corte ebbe gia' a statuire circa l'appartenenza di beni allo Stato o ad una Regione, ma in occasione di conflitti di attribuzione, come tali riconosciuti, in particolare quello deciso con sentenza n. 31 del 1959.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro lo Stato dalle Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, in relazione ai decreti di cui in epigrafe emanati dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 10 maggio 1974, 14 agosto 1974, 28 ottobre 1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
Testo integrale
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