Corte costituzionale
Sentenza n. 109/1976
Corte cost., sent. 6 maggio 1976, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/1976
- Data di deposito
- 6 maggio 1976
- Data di decisione
- 23 aprile 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 841 del 22 dicembre 1973
- art. 1, decreto-legge n. 426 del 24 luglio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 8323
Al sistema creato dalle norme vincolistiche in materia di locazioni di immobili urbani ad uso di abitazione, che ha carattere organico ed unitario, deve riconoscersi una permanente coerenza per quanto riguarda i suoi elementi strutturali; coerenza che, in difetto di espresse innovazioni disposte dal legislatore o di una volonta' abrogativa al riguardo o comunque, di una incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti postula la operativita' permanente dei criteri fondamentali del regime vincolistico stesso. La legislazione speciale in materia di locazione degli immobili urbani consta di una serie di istituti fra cui trovano posto di primario rilievo quelli attinenti alla proroga legale dei contratti e del relativo regime; il principio della decadenza del conduttore dal diritto alla proroga quando egli venga a trovarsi in determinate situazioni soggettive, tra cui la disponibilita' di altra abitazione idonea, prevista dall'art. 3, n. 1 legge 23 maggio 1950, n. 353, e' indubbiamente caratterizzante del regime della proroga, ed e' certamente entrato a far parte organica del sistema. Pertanto, anche ai sensi degli impugnati artt. 1 del D.L. 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, e 1 legge 22 dicembre 1973, n. 841, che non prevedono espressamente la decadenza dalla proroga legale nel caso di cui al citato art. 3, n. 1 legge n. 253 del 1950, deve ritenersi pur sempre operante tale ultima disposizione, in ordine alla quale va esclusa qualsiasi portata innovativa delle norme censurate. Deve conseguentemente dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro le norme suddette per assunto contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost. sotto il profilo della limitazione del godimento della proprieta' privata e della libera utilizzazione economica dei propri beni, che la pretesa omissione comporterebbe. - v. S. 132 del 1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1973, n. 495 (conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga di contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani), e dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841 (proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda): questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Bergamo, in riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
Testo integrale
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