Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1976

Corte cost., sent. 6 maggio 1976, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
108/1976
Data di deposito
6 maggio 1976
Data di decisione
23 aprile 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:108

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8322

Dal combinato disposto degli artt. 78, ultimo comma, e 366, primo comma, cod. proc. pen., si evince che alla domanda rivoltagli (dall'autorita' giudiziaria o dall'ufficiale di polizia giudiziaria) sui suoi precedenti penali, l'imputato - anche se incorre nelle sanzioni previste dall'art. 495 cod. pen. qualora risponda in modo contrario al vero - non e' tenuto a rispondere, essendogli consentito di non fornire le notizie che in proposito gli vengano richieste senza incorrere in alcuna responsabilita' penale, fermo restando il solo obbligo di declinare le proprie generalita' (vale a dire nome, cognome e dati di nascita). Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 495, comma terzo, n. 2, cod. pen. e 25 r.d. 28 maggio 1931, n. 602, il primo dei quali punisce la falsa dichiarazione dell'imputato sulla propria identita', sul proprio stato e sulle proprie qualita' personali, mentre l'altro dispone che fra le domande da rivolgersi all'imputato, allorche' si procede al suo interrogatorio, deve essere compresa quella volta ad accertare se egli sia stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se abbia riportato condanne nello Stato o all'estero; questione sollevata assumendosi che l'imputato, per evitare la condanna qualora dichiari il falso rispetto ai suoi precedenti penali, sarebbe costretto a rendere dichiarazioni a se' sfavorevoli.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale e 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (contenente disposizioni di attuazione al codice di procedura penale), questioni proposte, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

Testo integrale

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