Corte costituzionale
Sentenza n. 106/1976
Corte cost., sent. 6 maggio 1976, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/1976
- Data di deposito
- 6 maggio 1976
- Data di decisione
- 23 aprile 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, legge provincia Bolzano n. 8 del 10 luglio 1960
- art. 21, legge provincia Bolzano n. 1 del 3 gennaio 1964
Parametri
Massime
Massima n. 8319
La questione di legittimita' costituzionale rimessa alla Corte, puo' essere ritenuta rilevante solo se sia ravvisabile un collegamento tra la norma denunciata e la fattispecie in discussione dinanzi al giudice a quo. (Nella specie, oggetto del giudizio dinanzi al tribunale di Bolzano era la richiesta di reintegrazione patrimoniale per il pregiudizio economico derivante agli attori dal divieto assoluto di costruzione imposto senza indennizzo per la qualifica di verde privato del terreno di loro proprieta', mentre la questione di legittimita' costituzionale concerneva l'art. 32 della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, il quale dispone che "nessuna indennita' e' dovuta per vincoli di zona, per limitazioni ed oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni, per la servitu' di pubblico passaggio che il piano imponga sulle aree dei portici". La Corte ha ravvisato un collegamento tra la disposizione impugnata e la fattispecie in discussione avanti al tribunale, ritenendo quindi rilevante la questione proposta).
Massima n. 8320
La determinazione dei vincoli paesaggistici e delle relative limitazioni edilizie conseguenti all'accertata indole di bellezza naturale degli immobili, non costituisce espropriazione e non comporta un obbligo costituzionalmente garantito di corrispondere un indennizzo. Pertanto, le norme degli artt. 32 della legge prov. Bolzano n. 8 del 10 luglio 1960 e dell'art. 21 della legge prov. Bolzano n. 1 del 3 gennaio 1964 - le quali applicano a determinati immobili le conseguenze che derivano da intrinseche qualita' oggettive e da condizioni naturali proprie di essi quali bellezze paesaggistiche qualificate come tali da provvedimenti non impugnati (legge prov. Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, e d. pres. Giunta prov. Bolzano 19 settembre 1960, n. 49, che includeva nell'elenco delle localita' da sottoporre a tutela paesaggistica il territorio di Bolzano; nonche' il piano regolatore del Comune di Bolzano che, in applicazione dell'ordinamento urbanistico della Provincia, ha attuato la connessione tra disciplina urbanistica e tutela paesaggistica) - non introducono nuove limitazioni a contenuto sostanzialmente espropriativo, ne' trasferimenti coattivi di proprieta', per cui non avevano ragione di prevedere obblighi di pagare indennita'. Di conseguenza, non e' fondata - in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di dette disposizioni, che limitano, senza disporre alcun indennizzo, lo ius aedificandi nelle zone destinate a verde privato. Cfr.: sentt. nn. 6 del 1966 e 56 del 1968.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge provinciale di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8 (Ordinamento urbanistico), e dell'art. 21 della legge provinciale di Bolzano 3 gennaio 1964, n. 1 (Piano regolatore generale del Comune di Bolzano. Norme di attuazione), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
Testo integrale
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