Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1976

Corte cost., sent. 6 maggio 1976, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
103/1976
Data di deposito
6 maggio 1976
Data di decisione
23 aprile 1976
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:103

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 3, legge n. 161 del 21 marzo 1953

Parametri

Massime

Massima n. 8315

Non sussiste alcuna razionale giustificazione che legittimi una differente disciplina processuale fra pensioni privilegiate militari e pensioni di guerra, cosicche' va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), nella parte in cui non estende ai giudizi in materia di pensioni privilegiate militari l'esenzione dal pagamento della tassa fissa, istituita con il primo comma dello stesso art. 5. In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata altresi' l'illegittimita' costituzionale di detto art. 5 anche nella parte in cui non estende l'esenzione del pagamento della tassa fissa a tutti gli altri giudizi in materia di pensioni civili e militari. - v. S. n. 41/1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161: "Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti" (così come modificato con l'art. 5 della legge 25 aprile 1957, n. 283), nella parte in cui non estende ai giudizi in materia di pensioni privilegiate militari l'esenzione dal pagamento della tassa fissa, istituita con il primo comma dello stesso art. 5 della legge n. 161;

dichiara altresì, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 5, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, nella parte in cui non estende l'esenzione dal pagamento della tassa fissa a tutti i giudizi in genere in materia di pensioni civili e militari.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

Testo integrale

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