Corte costituzionale
Sentenza n. 103/1976
Corte cost., sent. 6 maggio 1976, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/1976
- Data di deposito
- 6 maggio 1976
- Data di decisione
- 23 aprile 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 3, legge n. 161 del 21 marzo 1953
Parametri
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 8315
Non sussiste alcuna razionale giustificazione che legittimi una differente disciplina processuale fra pensioni privilegiate militari e pensioni di guerra, cosicche' va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), nella parte in cui non estende ai giudizi in materia di pensioni privilegiate militari l'esenzione dal pagamento della tassa fissa, istituita con il primo comma dello stesso art. 5. In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata altresi' l'illegittimita' costituzionale di detto art. 5 anche nella parte in cui non estende l'esenzione del pagamento della tassa fissa a tutti gli altri giudizi in materia di pensioni civili e militari. - v. S. n. 41/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161: "Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti" (così come modificato con l'art. 5 della legge 25 aprile 1957, n. 283), nella parte in cui non estende ai giudizi in materia di pensioni privilegiate militari l'esenzione dal pagamento della tassa fissa, istituita con il primo comma dello stesso art. 5 della legge n. 161;
dichiara altresì, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 5, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, nella parte in cui non estende l'esenzione dal pagamento della tassa fissa a tutti i giudizi in genere in materia di pensioni civili e militari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze