Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1976

Corte cost., sent. 28 aprile 1976, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
100/1976
Data di deposito
28 aprile 1976
Data di decisione
21 aprile 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:100

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2778, codice civile
  • art. 205, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 16, legge n. 426 del 29 luglio 1975
  • art. 66, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 2777, codice civile
  • legge n. 426 del 29 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 8310

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 205 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui non prevede l'esclusione della facolta' di surroga dell'esattore qualora il creditore procedente vanti un credito per contributi previdenziali che, ai sensi dell'art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153, e' collocato al primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 c.c. e precede il credito per tributi. (La questione, sollevata dall'I.N.P.S. nel corso di procedimento esecutivo mobiliare, e' stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata dal Pretore di Sarzana, con ordinanza 24 aprile 1973, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Massima n. 8311

La legge 29 luglio 1975, n. 426 - entrata in vigore nel corso di questo giudizio e applicabile anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore e se il privilegio e' stato fatto valere anteriormente - ha modificato l'ordine dei privilegi stabilito dal codice, affermando, nella nuova formula, la stessa salvezza concernente i privilegi indicati nell'art. 2777 codice medesimo. Non e' stata, quindi alterata la posizione - "potiore" rispetto a quella dei crediti per contributi dovuti ad enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (ora collocati al n. 1 dell'art. 2778 c.c.) - dei crediti dichiarati da leggi speciali genericamente preferiti ad ogni altro credito nei limiti stabiliti dal citato art. 2777 c.c., come gia' ebbe ad affermare la Corte di cassazione con riguardo all'art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153, ora abrogato dall'art. 16 legge 29 luglio 1975, n. 426. Alla stregua di tale disciplina - anteriore ed attuale - va considerato che il diritto di surroga dell'esattore previsto dall'art. 205 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), in quanto volto alla sollecita riscossione dei tributi e non collegato al grado del privilegio, non incide affatto sull'ordine dei privilegi che deve essere accertato dal giudice, a termini di legge, nei casi concreti. Neppure nei casi in cui il credito privilegiato per tributi sia di grado posteriore a quello previsto nel n. 1 dell'art. 2778 c.c. e' ammessa una indagine preliminare circa la prevedibile possibilita' di soddisfacimento, in concreto, del credito tributario.

Massima n. 8312

Come questa Corte ebbe a rilevare con sent. 4 giugno 1970, n. 95, l'art. 3 della Costituzione e' applicabile quando vi sia omogeneita' di situazioni da regolare legislativamente in modo unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che, pur derivanti da basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi particolari, come nel caso in esame, caratterizzato dalla finalita' di natura pubblicistica di agevolare la sollecita riscossione dei tributi. (Secondo il Pretore di Sarzana, per effetto della modifica apportata al n. 1 dell'art. 2778 c.c. dall'art. 66 legge 30 aprile 1961, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici e in materia di sicurezza sociale - che ha collocato i crediti per contributi di previdenza sociale in primo grado in luogo di quelli tributari - sarebbe escluso, sia sul piano formale che su quello sostanziale, un razionale fondamento della facolta' di surroga dell'esattore, prevista dall'art. 205 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. leggi sulle imposte dirette) e, quindi, sussisterebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata dal pretore di Sarzana, con ordinanza 24 aprile 1973, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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