Corte costituzionale
Ordinanza n. 241/1976
Corte cost., ord. 6 dicembre 1976, n. 241
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 241/1976
- Data di deposito
- 6 dicembre 1976
- Data di decisione
- 25 novembre 1976
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:241
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 2, legge n. 1138 del 18 dicembre 1970
- art. 18, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Parametri
Massime
Massima n. 8599
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 42 Cost. - dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi) - il quale dispone che per le enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre 1941, la misura del canone e del capitale di affranco sono stabiliti attraverso il reddito dominicale del fondo, determinato in base alle tariffe di estimo e quindi ai prezzi del 1939 -, avendo la Corte, con sent. n. 145 del 1973, gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della disposizione denunciata, nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nonche' il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe, dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 145 del 1973, nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nonché il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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