Corte costituzionale

Ordinanza n. 240/1976

Corte cost., ord. 6 dicembre 1976, n. 240

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
240/1976
Data di deposito
6 dicembre 1976
Data di decisione
25 novembre 1976
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:240

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 22 dicembre 1973
  • decreto-legge n. 660 del 5 novembre 1973
  • legge n. 823 del 19 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 8598

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, primo e secondo comma, d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, in quanto prevede che l'amnistia si applica soltanto ai reati finanziari riferibili alle pendenze e alle situazioni concernenti i tributi da regolarizzare a norma del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (cosi' come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 1973, n. 823), e non anche alle pendenze gia' regolarizzate al momento dell'emanazione del decreto di amnistia; del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, e del d.l. 5 novembre 1973, n. 660, nelle parti in cui prevedono che possono fruire del condono e dell'amnistia soltanto coloro le cui posizioni fiscali non siano state ancora definite, escludendo coloro che hanno invece gia' provveduto a definire posizioni in tutto analoghe; infatti, con sent. n. 32 del 1976, sono state gia' dichiarate non fondate questioni identiche od analoghe, e non sono stati addotti profili nuovi di illegittimita' costituzionale, che possono indurre la Corte a discostarsi dalla precedente giurisprudenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (Concessione di amnistia in materia di reati finanziari) e del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia finanziaria), sollevate con le ordinanze citate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Testo integrale

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