Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1975

Corte cost., sent. 29 aprile 1975, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/1975
Data di deposito
29 aprile 1975
Data di decisione
23 aprile 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:99

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
  • art. 304, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7780

Va dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 17 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (recante norme sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni) in quanto detta norma riguarda non l'istruttoria ma la fase del giudizio ed in relazione ad essa prevede esplicitamente che copia del decreto di citazione a giudizio sia notificata per conoscenza all'esercente la patria potesta' o tutela.

Massima n. 7781

Nel processo penale acquista rilievo, accanto alla difesa tecnica, cui attende il difensore, l'autodifesa, che ha riguardo a quel complesso di attivita' mediante le quali l'imputato e' posto in grado di influire sullo svolgimento dialettico del processo e di contribuire cosi', attivamente, ad una piu' sicura ricerca della verita' materiale (sent. n. 186 del 1973). L'uno e l'altro aspetto del diritto di difesa trovano puntuale riscontro nell'art. 24, comma secondo, della Costituzione che tutela l'autodifesa, non meno della difesa tecnica, quale diritto primario dell'imputato, immanente a tutto l'iter processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio, sino al momento di chiusura del dibattimento (sent. n. 205 del 1971).

Massima n. 15842

Nel caso di imputato minore degli anni diciotto (che non puo' considerarsi pienamente idoneo, nell'id quod plerumque accidit, a prendere coscienza e a valutare l'importanza e la gravita' di atti e delle conseguenze di carattere morale e materiale del processo penale) l'utodifesa non puo' eseere pienamente assicurata, se i genitori o il tutore del minore non sono informati del procedimento a carico del medesimo fin dall'inizio e cioe' dal momento in cui si imposta l'accusa e si raccolgono le prime prove. Va prtanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 304 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la comunicazione giudiziaria, nei casi di procedimento penale a carico di imputato minorenne, sia inviata anche all'esercente la patria potesta' o la tutela su di lui.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale - dell'art. 304 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la comunicazione giudiziaria, nei casi di procedimento penale a carico di imputato minorenne, sia inviata anche all'esercente la patria potestà o la tutela su di lui;

dichiara non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (recante norme sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), sollevata dal tribunale di Teramo con l'ordinanza in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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