Corte costituzionale
Sentenza n. 99/1975
Corte cost., sent. 29 aprile 1975, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 99/1975
- Data di deposito
- 29 aprile 1975
- Data di decisione
- 23 aprile 1975
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:99
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
- art. 304, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7780
Va dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 17 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (recante norme sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni) in quanto detta norma riguarda non l'istruttoria ma la fase del giudizio ed in relazione ad essa prevede esplicitamente che copia del decreto di citazione a giudizio sia notificata per conoscenza all'esercente la patria potesta' o tutela.
Massima n. 7781
Nel processo penale acquista rilievo, accanto alla difesa tecnica, cui attende il difensore, l'autodifesa, che ha riguardo a quel complesso di attivita' mediante le quali l'imputato e' posto in grado di influire sullo svolgimento dialettico del processo e di contribuire cosi', attivamente, ad una piu' sicura ricerca della verita' materiale (sent. n. 186 del 1973). L'uno e l'altro aspetto del diritto di difesa trovano puntuale riscontro nell'art. 24, comma secondo, della Costituzione che tutela l'autodifesa, non meno della difesa tecnica, quale diritto primario dell'imputato, immanente a tutto l'iter processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio, sino al momento di chiusura del dibattimento (sent. n. 205 del 1971).
Massima n. 15842
Nel caso di imputato minore degli anni diciotto (che non puo' considerarsi pienamente idoneo, nell'id quod plerumque accidit, a prendere coscienza e a valutare l'importanza e la gravita' di atti e delle conseguenze di carattere morale e materiale del processo penale) l'utodifesa non puo' eseere pienamente assicurata, se i genitori o il tutore del minore non sono informati del procedimento a carico del medesimo fin dall'inizio e cioe' dal momento in cui si imposta l'accusa e si raccolgono le prime prove. Va prtanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 304 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la comunicazione giudiziaria, nei casi di procedimento penale a carico di imputato minorenne, sia inviata anche all'esercente la patria potesta' o la tutela su di lui.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale - dell'art. 304 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la comunicazione giudiziaria, nei casi di procedimento penale a carico di imputato minorenne, sia inviata anche all'esercente la patria potestà o la tutela su di lui;
dichiara non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (recante norme sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), sollevata dal tribunale di Teramo con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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