Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1975

Corte cost., sent. 29 aprile 1975, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/1975
Data di deposito
29 aprile 1975
Data di decisione
23 aprile 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:98

Norme oggetto del giudizio

  • art. 94, comma 2, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7779

L'art. 94, secondo co., del cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la costituzione di parte civile deve contenere, a pena di inammissibilita', la indicazione dell'elezione di domicilio nel comune ove e' in corso l'istruzione e il giudizio, e' costituzionalmente illegittimo, perche', senza alcuna razionalita', collega la produzione di un effetto grave ed irreparabile, quale l'esclusione dal giudizio penale della parte lesa costituita parte civile, alla mera omissione di un adempimento formale. Tale omissione, per altro, ha gia' trovato nell'ordinamento processuale civile adeguata sanzione nel deposito in cancelleria dei vari atti da notificarsi; e la stessa sanzione, secondo la Corte, puo' essere certamente applicata anche all'istituto della costituzione di parte civile, senza alterare la peculiare situazione processuale che si realizza con l'inserimento dell'azione civile nel processo penale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 94, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce la inammissibilità della costituzione di parte civile per la omissione della elezione di domicilio, anziché disporre che, a seguito e per effetto di tale omissione, gli atti del processo vadano alla stesa parte civile notificati nella cancelleria del giudice avanti al quale pende il processo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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