Corte costituzionale
Sentenza n. 93/1975
Corte cost., sent. 29 aprile 1975, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 93/1975
- Data di deposito
- 29 aprile 1975
- Data di decisione
- 23 aprile 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:93
Norme oggetto del giudizio
- art. 217, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 219, comma 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 7771
L'art. 217 della vigente legge fallimentare sanziona l'obbligo legale dell'imprenditore di tenere i libri e le scritture contabili, la cui inosservanza, collegata al fallimento, da' luogo ad un reato di pericolo presunto, ed e' punita per se stessa, indipendentemente dalle conseguenze dannose che ne possono derivare. Peraltro deve rilevarsi che nello stesso art. 217 la pena edittale della reclusione e' prevista nella misura "da sei mesi a due anni", rimettendo al potere discrezionale del giudice la sua determinazione concreta, secondo i criteri enunciati dagli artt. 132 e 133 del c.p.; e inoltre le disposizioni dell'art. 219 consentono l'applicazione di aumenti e diminuzioni con riguardo alle circostanze aggravanti ed attenuanti, offrendo al giudice la possibilita' di una equa graduazione anche in rapporto alla entita' del danno patrimoniale eventualmente prodotto dalla c.d. bancarotta semplice documentale. Infine l'attenuante prevista dal terzo comma dell'art. 219 per il caso di danno di speciale tenuita' deve essere a maggior ragione applicata, quando risulti non esservi stato alcun danno per i creditori. E' pertanto da escludere che gli artt. 217 e 219 d.F. siano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 217, secondo comma, e 219, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata dall'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRTSAFUELI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze