Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1975

Corte cost., sent. 29 aprile 1975, n. 91

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
91/1975
Data di deposito
29 aprile 1975
Data di decisione
23 aprile 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:91

Norme oggetto del giudizio

  • art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 9 aprile 1959

Parametri

Massime

Massima n. 7765

Non e' fondata, con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 (contenente norme sulla polizia delle miniere) che demanda al funzionario del Corpo delle miniere, incaricato della constatazione di un infortunio, di compiere accertamenti tecnici peritali su fatti che possono anche costituire reati. Ed invero, la norma in esame, (impugnata sotto il profilo che nulla dispone per il rispetto delle garanzie di difesa previste in via generale dall'art. 304 bis c.p.p. ed estese alla fase delle indagini di polizia giudiziaria dall'art. 225 dello stesso codice) contiene una mera attribuzione di competenza (senza disciplinare in alcun modo le forme e il procedimento da seguire nel compimento dell'attivita' istruttoria) al funzionamento delle miniere che, per altro, come ufficiale di polizia giudiziaria, e' vincolato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti nell'art. 225 (nel testo di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1971 n. 62) e nell'art. 223 c.p.p.. Di conseguenza, detto funzionario deve osservare, nel compimento degli accertamenti commessigli, le norme sulla istruzione formale, comprese quelle previste dall'art. 304 bis del codice di procedura penale. Cfr.: sent. n. 145/1974.

Massima n. 7766

Quando una norma di una legge speciale attribuisce a taluno il potere di procedere all'accertamento di fatti costituenti reato senza nulla disporre in merito alle norme da seguire perche' siano rispettati i diritti di difesa dell'indiziato, non consegue da tale omissione alcuna violazione di norme che tutelano quel diritto, essendo questo assicurato da norme generali, al cui rispetto sono tenuti tutti coloro cui quel potere e' conferito. Cfr.: sent. n. 145/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave; questione proposta con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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